Corte costituzionale
Sentenza n. 124/1971
Corte cost., sent. 9 giugno 1971, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/1971
- Data di deposito
- 9 giugno 1971
- Data di decisione
- 4 giugno 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:124
Norme oggetto del giudizio
- tab.GM n.2, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 7, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 6, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 5, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 49, regio decreto legge n. 827 del 4 ottobre 1935
- art. 6, comma 3, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 5, comma 2, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 5, comma 1, legge n. 658 del 27 luglio 1967
- art. 7, comma 1, legge n. 658 del 27 luglio 1967
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 38, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
Massime
Massima n. 5637
E' da escludere che non abbia carattere normativo e che non sia pertanto consentito il controllo di legittimita' costituzionale da parte della Corte costituzionale della tabella GM. (gestione marittimi) n. 2 annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, nel riordinamento della previdenza marinara. La tabella - contenente l'indicazione delle qualifiche e delle corrispondenti retribuzioni medie mensili necessarie per il calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara - costituisce parte integrante della legge, ha la stessa forza e valore di legge che hanno le disposizioni contenute negli artt. 5, 6 e 7 che espressamente la richiamano ed insieme con essa sono stati impugnati e nessuna influenza sul suo carattere legislativo ha il fatto che essa in prosieguo puo' essere modificata ad opera di un atto dell'autorita' amministrativa (1) poiche' e' la stessa legge che ha disciplinato questo particolare procedimento di variazione allorche' siano intervenuti mutamenti nella misura delle retribuzioni a seguito di nuovi contratti e di accordi nazionali di lavoro. (1) decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.
Massima n. 5638
La legge 27 luglio 1967, n. 658, sul "riordinamento della previdenza marinara" ha inteso risolvere organicamente il problema della riforma di questo settore disponendo in primo luogo la trasformazione della forma di previdenza gestita dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara da "sostitutiva" in "integrativa" dell'assicurazione generale obbligatoria; il che ha comportato da un canto l'ammissibilita' dei lavoratori del mare a fruire di tutte le provvidenze, compresa la pensione sociale, previste in tal forma assicurativa generale e, d'altra parte, la ricezione dei principi vigenti nell'assicurazione obbligatoria in materia di incidenza contributiva.
Massima n. 5639
In base alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, la commisurazione dei contributi previdenziali e' fatta su tabelle di "retribuzioni medie mensili" che devono corrispondere alla "retribuzione effettiva percepita dal lavoratore" posto che vanno compilate tenendo conto della qualifica rivestita a bordo dall'iscritto, del genere della nave e navigazione e devono essere comprensive di tutto cio' che e' corrisposto a compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta, comprese le competenze accessorie e qualsiasi altro assegno che non abbia carattere di rimborso spesa o di elargizione fatta una volta tanto (artt. 4, comma primo, e 6, comma secondo, della legge). Proprio per garantire la piu' esatta possibile rispondenza delle tabelle alla effettiva retribuzione esistente la legge ha previsto che esse debbano essere annualmente modificate ove siano intervenute variazioni nella misura delle retribuzioni a seguito di nuovi contratti o accordi nazionali. Il ricorso a tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per il calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara non e' un fatto esclusivo di questi assicurati essendovi altre speciali categorie di lavoratori (vedi esempi art. 49 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 827) addetti a particolari settori per i quali e' molto difficile e talora impossibile determinare la retribuzione effettiva stante la molteplicita' e mutevolezza dei compensi corrisposti. E tale e' il caso del rapporto di lavoro della gente di mare data la varieta' dei contratti di arruolamento, delle retribuzioni e delle competenze accessorie.
Massima n. 5640
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, commi primo e secondo, 6, comma terzo, e 7, comma primo, della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel riordinamento della previdenza marinara e dell'annessa tabella gestione marittimi n. 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e basata sul fondamentale rilievo che la distinzione delle retribuzioni medie mensili effettuata dalla tabella soltanto in base all'elemento del tonnellaggio delle navi da carico (inferiore o superiore a 500 tonnellate) darebbe luogo a retribuzioni fittizie, affatto corrispondenti a quelle realmente pagate sulle navi minori, sicche' verrebbe conseguentemente imposto un contributo uniforme a carico di soggetti che si trovano in situazioni obbiettive diverse. Doglianze siffatte non possono trovare ingresso in un giudizio di legittimita' costituzionale implicando indagini sulla completezza e la esattezza di calcoli di retribuzioni che la Corte non puo' compiere. Alla Corte spetta soltanto statuire se lo strumento apprestato dal legislatore per la determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali non sia arbitrario, irrazionale, discriminatorio e non accertare se in concreto detto strumento sia stato ben utilizzato e se le medie retributive con esso accertate siano piu' o meno adeguate alla realta'. Nel settore della previdenza marinara la formazione delle tabelle ad opera di organi competenti che operano su dati raccolti dalle autorita' marittime preposte alla stipula dei singoli contratti di arruolamento; la partecipazione delle associazioni sindacali di categoria ed, infine, la procedura di variazione delle tabelle sono tutti elementi unitariamente rivolti ad assicurare la corrispondenza dei valori medi ai valori retributivi reali e ad evitare, quindi, che a base dei contributi siano poste retribuzioni fittizie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi primo e secondo, 6, comma terzo, e 7, comma primo, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, e dell'annessa tabella gestione marittimi n. 2, sollevata dal tribunale di Napoli con ordinanza 24 settembre 1969 in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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