Corte costituzionale
Sentenza n. 122/1971
Corte cost., sent. 9 giugno 1971, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 122/1971
- Data di deposito
- 9 giugno 1971
- Data di decisione
- 4 giugno 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 932 del 25 ottobre 1955
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 932 del 25 ottobre 1955
- legge n. 517 del 18 giugno 1955
- art. 220, codice di procedura penale 1930
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 932 del 25 ottobre 1955
- art. 20, legge n. 517 del 18 giugno 1955
Parametri
Massime
Massima n. 5630
L'assoggettamento a particolari vincoli di dipendenza nei confronti dei procuratori generali presso le corti d'appello di una parte soltanto delle forze di polizia che esercitano funzioni di polizia giudiziaria (restando peraltro anche le altre forze di polizia tenute all'osservanza degli ordini dell'autorita' stessa e soggette alle sanzioni disciplinari direttamente irrogabili dal competente procuratore generale), come disposto dall'art. 220, cod. proc. pen., modificato con la novella del 1955, e dagli artt. 1-3 del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, non viola l'art. 109 della Costituzione, che stabilisce la diretta disponibilita' della polizia giudiziaria da parte dell'autorita' giudiziaria, in quanto con tale precetto non si e' inteso estenderne il vincolo a tutte le forze di polizia, come risulta dall'ordine del giorno col quale l'Assemblea Costituente fece voti per la creazione di un corpo specializzato di polizia alle dirette dipendenze dell'autorita' giudiziaria.
Massima n. 5631
Le norme dei primi tre articoli del decreto presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932, i quali disciplinano le modalita' e procedure relative alla formazione dei nuclei di polizia giudiziaria, agli interventi dell'autorita' giudiziaria nei confronti dei loro appartenenti ed alla responsabilita' di costoro di fronte ad essa, svolgendo senza alterarli i principi fissati dall'art. 220 cod. proc. pen., modificato con la novella del 1955, si mantengono entro gli stretti limiti del potere di attuazione e di coordinamento conferito dall'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e pertanto non violano gli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Massima n. 5632
Esula dal compito del giudice costituzionale stabilire se, in linea di fatto, il sistema dei rapporti fra autorita' giudiziaria e polizia giudiziaria, quale risulta concretamente realizzato in base alla disciplina vigente, corrisponda in tutto all'intento perseguito dal Costituente ed appaghi pienamente le esigenze volute soddisfare.
Massima n. 5633
Non violano l'art. 109 della Costituzione gli artt. 220, cod. proc. pen., modificato con la novella del 1955, e 2, D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui, secondo l'interpretazione ad essi data dalla prassi e consacrata anche in circolari del Ministero di grazia e giustizia, escludono la necessita' del consenso dell'autorita' giudiziaria per gli allontanamenti dalla sede dei dirigenti i nuclei allorche' abbiano carattere temporaneo. La Corte costituzionale auspica che i nuclei specializzati di polizia giudiziaria siano formati in modo tale da garantire in ogni momento, sia per il numero e sia per la qualita' degli addetti, una loro costante efficace utilizzazione da parte del magistrato inquirente e che quindi gli allontanamenti temporanei dei dirigenti siano ridotti al minimo e sia sempre assicurata la supplenza con altro personale idoneo.
Massima n. 5634
Non violano l'art. 109 della Costituzione gli artt. 220 codice di procedura penale, modificato con la novella del 1955, e 2 decreto presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui, secondo l'interpretazione ad essi data dalla prassi e consacrata anche in circolari del Ministero di grazia e giustizia, deferiscono in ogni caso ai procuratori generali la prestazione del consenso sugli allontanamenti dalla sede dei dirigenti i nuclei di polizia giudiziaria, anche se non temporanei ed anche nei confronti del personale dipendente dai pretori e responsabile verso questi ultimi. L'accentramento del potere di decisione nel procuratore generale, se puo' ritenersi giustificato in vista dell'esigenza di conferire uniformita' di criteri all'esercizio degli interventi in materia, non esclude, ed anzi di norma consiglia, che questi faccia in pratica precedere la sua decisione dall'audizione del parere del pretore, allorche' si tratti di addetti alla circoscrizione cui questi e' proposto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale), sollevata dal pretore di Chieri, con l'ordinanza 14 agosto 1969, in riferimento all'art. 109 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e in relazione all'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del codice di procedura penale e dell'art. 2 del predetto d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, sollevata dal pretore di Recanati, con l'ordinanza 25 ottobre 1969, in riferimento all'art. 109 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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