Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1971

Corte cost., sent. 9 giugno 1971, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/1971
Data di deposito
9 giugno 1971
Data di decisione
4 giugno 1971
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:121

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 614 del 22 luglio 1966
  • art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 5628

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione. Alle regioni, infatti, e' impedito sollevare questioni di invasione della loro competenza finche' non siano maturati i presupposti richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'effettivo esercizio di essa. Conforme alla sentenza n. 119 del 1971.

Massima n. 5629

La legge 22 luglio 1966, n. 614 sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale ha, allo stato attuale, piena validita' ed intera efficacia per tutto il territorio a cui si riferisce. Solo quando sara' stato rimosso il predetto impedimento costituzionale potranno porsi in concreto questioni di successione di norme o di connessione di leggi, giacche', mentre la detta legge non potra' impedire l'esercizio della potesta' della Regione nei limiti della sua competenza, in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che, a norma dell'art. 117 della Costituzione, limitano l'esercizio della competenza stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, proposta nel ricorso in epigrafe, con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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