Corte costituzionale
Sentenza n. 121/1971
Corte cost., sent. 9 giugno 1971, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/1971
- Data di deposito
- 9 giugno 1971
- Data di decisione
- 4 giugno 1971
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:121
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 614 del 22 luglio 1966
- art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 5628
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione. Alle regioni, infatti, e' impedito sollevare questioni di invasione della loro competenza finche' non siano maturati i presupposti richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'effettivo esercizio di essa. Conforme alla sentenza n. 119 del 1971.
Massima n. 5629
La legge 22 luglio 1966, n. 614 sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale ha, allo stato attuale, piena validita' ed intera efficacia per tutto il territorio a cui si riferisce. Solo quando sara' stato rimosso il predetto impedimento costituzionale potranno porsi in concreto questioni di successione di norme o di connessione di leggi, giacche', mentre la detta legge non potra' impedire l'esercizio della potesta' della Regione nei limiti della sua competenza, in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che, a norma dell'art. 117 della Costituzione, limitano l'esercizio della competenza stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, proposta nel ricorso in epigrafe, con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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