Corte costituzionale
Sentenza n. 10/1971
Corte cost., sent. 2 febbraio 1971, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/1971
- Data di deposito
- 2 febbraio 1971
- Data di decisione
- 29 gennaio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 19 marzo 1955
- art. 8, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 19 marzo 1955
Parametri
- art. 14, comma 3, Costituzione
- art. 4, legge n. 628 del 22 luglio 1961
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 19 marzo 1955
- art. 138, lett.d), regio decreto n. 1422 del 28 agosto 1924
- art. 24, Costituzione
- art. 219, e ss., codice di procedura penale
- art. 3, Costituzione
- art. 14, Costituzione
Massime
Massima n. 5377
Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 14 della Costituzione, e nei limiti posti da esso, non si richiede l'atto motivato dell'autorita' giudiziaria, che e' invece sempre necessario per le perquisizioni personali e i sequestri. Per il terzo comma dell'art. 14 della Costituzione il diritto alla liberta' del domicilio trova dei limiti nella tutela di interessi generali protetti dalla Costituzione.
Massima n. 5378
Questa Corte ha avuto occasione di affermare che, per il terzo comma dell'art. 14, le esigenze di soddisfare interessi generali protetti dalla Costituzione si impongono e vanno soddisfatte anche nel conflitto con l'interesse alla inviolabilita' del domicilio (sent. n. 45 del 1963 e n. 61 del 1964). Cio' non vuol dire che il diritto alla liberta' del domicilio abbia una resistenza minore di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma soltanto che la tutela di esso trova dei limiti, posti dalla stessa Costituzione, nella tutela di interessi generali anch'essi da questa protetti.
Massima n. 5379
La norma contenuta nell'art. 8 del D.P.R 19 marzo 1955, n. 520, e' diretta a fini economici costituzionalmente garantiti, per i quali il terzo comma dell'art. 14 della Costituzione ammette che accertamenti e ispezioni siano regolati da leggi speciali. Rientra infatti nei fini propri della disciplina dei rapporti economici voluta dalla Costituzione assicurare l'osservanza delle legge in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Massima n. 5380
La facolta' conferita agli ispettori del lavoro dall'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e' conforme alla previsione, contenuta nell'art. 14, terzo comma, della Costituzione, di "accertamenti" e "ispezioni" per i fini ivi indicati. L'attivita' contemplata dal suddetto art. 8 rientra, infatti, e trova i suoi limiti nella funzione di vigilanza preventiva, istituzionalmente propria dell'Ispettorato del lavoro (art. 7 dello stesso decreto n. 520 del 1955 e art. 4 legge n. 628 del 1961). Essa comprende tutte le indagini dirette ad accertare le condizioni in cui si svolgono i rapporti di lavoro e l'esatta applicazione delle norme relative, ma non comprende il compimento di atti di coercizione. Il compito degli ispettori, nel procedere a quelle indagini, non consiste esclusivamente nel prendere conoscenza delle condizioni di salubrita' e di sicurezza dei luoghi di lavoro, e in compiti analoghi, a tutela dell'integrita' fisica dei lavoratori, ma anche nell'interrogare il personale occupato e chiedere notizie a qualsiasi dipendente dell'impresa in grado di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione delle norme in materia di lavoro e di previdenza sociale, nonche' nel prendere visione dei documenti da cui possono trarre elementi per l'adempimento del loro ufficio (art. 138, lett. d, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422). La facolta' attribuita agli ispettori dall'art. 8 del D.P.R. n. 520 del 1955 non comprende invece un potere di obbligare coercitivamente all'esibizione di registri e documenti attinenti allo svolgimento di rapporti di lavoro o all'adempimento di obblighi previdenziali.
Massima n. 5381
L'attivita' degli ispettori, prevista dall'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, trova adeguata regolamentazione nello stesso articolo che precisa i luoghi in cui puo' essere fatta, e nelle norme dell'ordinamento dell'ispettorato, che segnano i limiti dell'attivita' medesima. Essa, sia che si svolga nei locali di lavoro, o in seguito a un sospetto di violazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale, nei locali connessi, consiste sempre in una attivita' di vigilanza amministrativa. L'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, non autorizza, infatti, l'ispettore a compiere nella visita atti di polizia giudiziaria, ma e' intesa a limitare la discrezionalita' degli ispettori condizionando l'esercizio della facolta' di visita all'esistenza, non arbitrariamente valutabile dall'ispettore medesimo, di un sospetto di violazione di quelle leggi di cui egli ha il compito di controllare l'osservanza. Nel caso in cui gli accertamenti compiuti nel corso della visita conducano a una denuncia all'autorita' giudiziaria essi non pregiudicano l'andamento e i risultati del successivo processo penale ne' possono irrimediabilmente comprometterne la sorte, sicche' non si determina, rispetto all'attivita' ispettiva, l'esigenza costituzionale della tutela del diritto di difesa.
Massima n. 5382
Non rientra nelle previsioni del secondo comma dell'art. 8 del D.P.R 19 marzo 1955, n. 520, il caso in cui l'ispettore, avuta una vera e propria notizia di un reato, per acquisirne le prove si trovi nella necessita' di dover compiere, nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria, atti di coercizione, quali perquisizioni personali o sequestri di atti o documenti pertinenti al reato. A tali atti egli non potra' procedere senza osservare le forme, richieste a garanzia del diritto di difesa e dei diritti della persona, dalle norme del codice di procedura penale (artt. 219 e ss.), nel contenuto risultante dalle sentenze della Corte costituzionale.
Massima n. 5383
L'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto non consente all'ispettore di esercitare promiscuamente funzioni di vigilanza amministrativa e di polizia giudiziaria, e quindi non da' al cittadino imprenditore, imputato di violazioni di norme di legislazione sociale, minori possibilita' di difesa dell'imputato di reati comuni. La norma assoggetta, infatti, l'imprenditore soltanto ad un'attivita' di pubblica vigilanza, allo stesso modo che ogni cittadino, ove ne ricorrano le condizioni, e' soggetto ad analoghi atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale.
Massima n. 5384
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, (riguardante la facolta' di visita dell'ispettore del lavoro) in riferimento agli artt. 14, 24 e 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (riguardante la facoltà di visita dell'ispettore del lavoro), proposta, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 14, 24 e 5 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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