Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1971

Corte cost., ord. 30 marzo 1971, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
65/1971
Data di deposito
30 marzo 1971
Data di decisione
24 marzo 1971
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:65

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5510

E' inammissibile una questione di costituzionalita' qualora l'accoglimento di essa procura solo effetti che nel processo a quo si siano gia' verificati, come quando si impugni una norma che subordini l'esercizio dell'azione penale ad una autorizzazione che, nella specie, sia gia' intervenuta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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