Corte costituzionale
Ordinanza n. 58/1971
Corte cost., ord. 22 marzo 1971, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 58/1971
- Data di deposito
- 22 marzo 1971
- Data di decisione
- 11 marzo 1971
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:58
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1842 del 26 dicembre 1960
- art. 1751, codice civile
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 36, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 5492
Non sono soggetti a sindacato di legittimita' costituzionale gli accordi economici collettivi corporativi trattandosi di norme non aventi efficacia di legge. Nella specie era stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 che risultava solo richiamato dall'accordo economico collettivo 13 ottobre 1958 reso efficace erga omnes dal D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842.
Massima n. 5493
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1751 c.c. nella parte in cui dispone che non e' dovuta l'indennita' per lo scioglimento del contratto di agenzia determinato da fatto imputabile all'agente in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, essendo stata la questione gia' decisa nel senso della infondatezza con la sent. n. 75 del 1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9; secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 (per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Corte d'appello di Cagliari, in riferimento all'art. 36 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751 ; comma primo, del codice civile, sollevata con l'anzidetta ordinanza nonché con quella, del pari indicata in epigrafe, del tribunale di Palermo, in riferimento agli artt. 5 e 36 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 75 del 20 maggio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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