Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1971

Corte cost., ord. 22 marzo 1971, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
58/1971
Data di deposito
22 marzo 1971
Data di decisione
11 marzo 1971
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:58

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5492

Non sono soggetti a sindacato di legittimita' costituzionale gli accordi economici collettivi corporativi trattandosi di norme non aventi efficacia di legge. Nella specie era stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 che risultava solo richiamato dall'accordo economico collettivo 13 ottobre 1958 reso efficace erga omnes dal D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842.

Massima n. 5493

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1751 c.c. nella parte in cui dispone che non e' dovuta l'indennita' per lo scioglimento del contratto di agenzia determinato da fatto imputabile all'agente in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, essendo stata la questione gia' decisa nel senso della infondatezza con la sent. n. 75 del 1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9; secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 (per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Corte d'appello di Cagliari, in riferimento all'art. 36 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751 ; comma primo, del codice civile, sollevata con l'anzidetta ordinanza nonché con quella, del pari indicata in epigrafe, del tribunale di Palermo, in riferimento agli artt. 5 e 36 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 75 del 20 maggio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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