Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1970

Corte cost., sent. 16 giugno 1970, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/1970
Data di deposito
16 giugno 1970
Data di decisione
4 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 205, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 5056

L'esecuzione c.d. esattoriale di cui al T.U. sulle imposte dirette approvato con decreto 29 gennaio 1958, n. 645, e' un procedimento particolare che si conforma, sia pure accentuandolo, al principio della esecutorieta' degli atti amministrativi, e l'intervento direzionale del giudice pretorile ne significa e garantisce la giurisdizionalita'.

Massima n. 5057

L'art. 205 del T.U. sulle imposte dirette che prevede la surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi gia' iniziati da altri, con la conseguente concentrazione degli atti da compiere nell'ambito esclusivo dell'ufficio pretorile a norma degli artt. 200 segg. del predetto T.U., si pone dietro la scia di principi basilari ai quali e' estraneo il dubbio di una arbitraria sottrazione di competenza all'ordinaria sede concorsuale. E in particolare va esclusa la non corrispondenza della norma in esame al principio del giudice naturale inteso, come deve, quale giudice precostituito per legge, in quanto, nel caso, l'intervento e la sede dell'organo giurisdizionale risultano istituiti dalla legge in base a criteri generali fissati in anticipo, e non gia' "a posteriori" in vista di singole controversie.

Massima n. 5058

La garanzia di azione e di difesa in giudizio posta dall'art. 24 Cost. deve riconoscersi operante anche in relazione alla facolta' di surroga dell'esattore nei procedimenti esecutivi immobiliari pendenti, prevista dall'art. 205 T.U. imposte dirette, ove la si inquadri nel sistema della legge speciale, volto a tutelare il preminente interesse della pubblica finanza mediante strumenti (atti amministrativi) dei quali e' sempre ammissibile contestare la legittimita' ai sensi dell'art. 113 Cost. Non contrasta con tale conclusione il fatto che, secondo l'art. 205 citato i creditori procedenti sono sottoposti all'alternativa di pagare subito all'esattore l'importo del suo credito ovvero di sottostare alla surroga, poiche' siffatta situazione non impone, ma lascia ai creditori suddetti la scelta fra le due soluzioni. Ne' l'esercizio della facolta' di surroga in caso di mancato soddisfacimento pone l'esattore in tale condizione di arbitraria supremazia da compromettere la difesa di privati interessi, giacche' cio' e' escluso dal diritto di intervento e di partecipazione di tutti i creditori del contribuente nella procedura davanti al pretore per concorrere alla distribuzione del prezzo, diritto che e' garantito dagli artt. 205 e 239 del citato testo unico.

Massima n. 5059

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della facolta' di surroga dell'esattore nei procedimenti esecutivi immobiliari gia' iniziati di cui all'art. 205 t.u. imposte dirette prospettata in relazione al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nel presupposto che la facolta' suddetta si risolverebbe in un trattamento di favore che condurrebbe a porre in condizioni di inferiorita' i creditori procedenti. L'invocato principio invero e' applicabile quando vi sia omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente e non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscano fra loro per aspetti distintivi particolari, come nel caso in esame, caratterizzato dalla finalita' di natura pubblicistica di agevolare la sollecita riscossione dei tributi erariali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645) sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Modena in riferimento agli artt. 24, 25 prima parte, e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze