Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1970

Corte cost., sent. 3 giugno 1970, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/1970
Data di deposito
3 giugno 1970
Data di decisione
21 maggio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:80

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 4, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • legge n. 392 del 24 maggio 1951
  • art. 31, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 39, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 39, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 4, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 34, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 5033

Quale che sia il modo in cui debba essere interpretata la VII disposizione transitoria della Costituzione, una volta avvenuta la revisione, sia pure parziale, dell'ordinamento giudizionario preesistente, le norme conservate, cui si inseriscono e sovrappongono le nuove, non possono sfuggire al sindacato di legittimita' costituzionale. A maggior ragione vi sono sottoposte le norme di cui gli artt. 4, 31, 34 e 39 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, che sono state incisivamente modificate alla legge 24 maggio 1951 n. 392.

Massima n. 5034

Il giudizio di rilevanza compiuto dal giudice di merito, quando e' sufficientemente motivato, non puo' essere sottoposto a controllo da parte della Corte costituzionale. (numerosi precedenti).

Massima n. 5035

La legge 24 maggio 1951 n. 392 ha incisivamente modificato, anche nella loro espressione letterale, gli artt. 4, comma primo , e 39 comma primo del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nei quali, al riferimento ai gradi, va sostituito quello di funzioni: tale modifica non si risolve in una variazione meramente terminologica ma si uniforma ai principi accolti dalla Costituzione. Questa, nell'art. 107, comma terzo, pur distinguendo i magistrati secondo le funzioni, non esclude poi che le funzioni stesse siano fra loro graduate secondo la importanza che esse hanno nell'ordinamento processuale e non postula affatto, come risulta anche dall'art. 105 Cost., che ai magistrati venga riconosciuta una posizione di assoluta parificazione. Tale parificazione tra i magistrati esiste, in relazione all'art. 101 della Costituzione, solo per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni istituzionali e gli atti ai quali esse si ricollegano, mentre, non sussiste per quanto attiene alla posizione soggettiva che i magistrati assumono nell'ordinamento giudiziario, nel quale, in vista della crescente importanza delle funzioni in rapporto alle fasi del processo, sono concessi affidamenti di incarichi direttivi e titolarita' di uffici.

Massima n. 5036

La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 34 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, che parlano di magistrati in "sottordine", i quali coadiuvano il titolare nell'adempimento delle "sue" funzioni, e' infondata, perche' la eccezione investe una terminologia, che, se e' certamente discordante con quella della Costituzione, non concreta alcun contenuto normativo lesivo dei principi costituzionali.

Massima n. 5037

La facolta' di cui fa uso il pretore titolare nel creare sezioni volte alla sola istruzione dei processi deve essere valutata, in rapporto ai poteri conferiti al dirigente dall'art. 38 dell'Ordinamento giudiziario. Pertanto e' infondata, con riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 34 dell'Ordinamento giudiziario, che, secondo il giudice a quo, legittimerebbero quella facolta' e la prassi istituita nelle grandi preture.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 31, 34, comma primo, e 39, comma primo, dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, questioni proposte, con le ordinanze citate in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, comma primo, 101 e 107, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze