Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1970
Corte cost., sent. 4 maggio 1970, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1970
- Data di deposito
- 4 maggio 1970
- Data di decisione
- 23 aprile 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 253, codice di procedura penale 1930
- art. 25, legge n. 1041 del 22 ottobre 1954
- art. 273, codice di procedura penale 1930
- art. 375, codice di procedura penale 1930
- art. 272, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 277, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 13, comma 2, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 111, Costituzione
Massime
Massima n. 4985
La detenzione preventiva, esplicitamente prevista dalla Costituzione, va disciplinata in modo da non contrastare con la garanzia di presunzione di non colpevolezza dell'imputato, non puo' avere la funzione di anticipare la pena da infliggersi solo dopo l'accertamento della colpevolezza e, puo' essere disposta unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo. Da cio', tuttavia, non consegue che, nell'ambito di una valutazione politica discrezionale, entro limiti non insindacabili di ragionevolezza, la legge non possa stabilire ipotesi nelle quali, anche dopo la chiusura dell'istruzione, sussistendo sufficienti indizi di colpevolezza, al giudice sia fatto obbligo di emettere il mandato di cattura. E cio' anche in quanto la stessa Costituzione (art. 68, secondo comma) prevede esplicitamente l'esistenza di casi nei quali la legge rende obbligatoria l'emissione di mandati od ordini di cattura. L'obbligo del mandato di cattura non contrasta con quello, costituzionalmente imposto per i provvedimenti restrittivi della liberta' personale (artt. 111 e 13 cpv. Cost.), della motivazione, la quale, nei casi anzidetti, deve cadere soltanto sull'esistenza in concreto dei sufficienti indizi di colpevolezza, ed e' imposta anche dal vigente sistema (art. 264 cod. proc. pen.), nei limiti compatibili con il segreto istruttorio. Peraltro, poiche' nella prassi e nella giurisprudenza ordinaria tale obbligo viene sostanzialmente eluso, al fine di un'effettiva salvaguardia del principio enunciato dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione, si impone la necessita' di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 cod. proc. pen., nella parte in cui esso non fa obbligo al giudice di motivare sull'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza.
Massima n. 4986
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) che per le ipotesi previste dagli artt. 5, 6 e 18 prescrive come obbligatorio il mandato di cattura, in quanto la dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 253 cod. proc. penale e' sufficiente ad imporre l'osservanza dell'obbligo di motivazione, in tutti i casi in cui la legge - si tratti del codice processuale o di legge speciale - impone l'emissione del mandato di cattura.
Massima n. 4987
A differenza di altre forme di restrizione della liberta' personale, quali le misure di sicurezza detentive, dettate da esigenze tipicamente diverse da quella processuale della custodia preventiva, l'art. 13 della Costituzione ha inteso evitare che il sacrificio della liberta' che quella comporta sia interamente subordinato alle vicende del processo; ed ha pertanto voluto che, con legislazione ordinaria, si determinassero i limiti massimi della custodia preventiva, al di la' dei quali verrebbe compromesso il bene della liberta' personale. Per il periodo successivo alla fase istruttoria, il precetto costituzionale risulta violato, non potendosi considerare limite certo ne' quello dell'emanazione della sentenza di cui all'art. 275, secondo comma, cod. proc. pen., ne' quello dell'art. 20 disposizioni regolamentari per l'esecuzione del cod. proc. pen., sulla preferenza da dare alle iscrizioni nei ruoli dei procedimenti riguardanti i detenuti o aventi, in genere, carattere di urgenza. Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 272, primo comma, cod. proc. pen., limitatamente alle parole "quando si procede con istruzione formale" e "non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio", e dall'art. 375, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui impone o consente l'emissione del provvedimento di cattura dell'imputato, anche quando questi sia stato scarcerato a seguito della decorrenza dei limiti fissati nell'art. 272 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere, infine, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 272, terzo comma, cod. proc. pen., relativamente alle parole "e non sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio", e dell'art. 273, nella parte in cui prescrive l'emissione del mandato di cattura anche nella ipotesi in cui l'imputato sia stato scarcerato a seguito della decorrenza dei termini fissati dall'art. 272 cod. proc. penale.
Massima n. 4988
I principi seguiti da questa Corte a proposito dell'articolo 253 cod. proc. pen. sull'obbligatorieta' della motivazione in ordine alla sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza nell'emissione del mandato di cattura obbligatorio e le statuizioni concernenti le disposizioni relative alla durata massima della custodia preventiva inducono a ritenere non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13, 27 e 111 della Costituzione, dell'art. 277, secondo comma, del codice di procedura penale, che esclude l'ammissibilita' della liberta' provvisoria nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del codice di procedura penale:
- art. 253, nella parte in cui tale disposizione esclude l'obbligo della motivazione in ordine alla sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza;
- art. 272, primo comma, limitatamente alle parole "quando si procede con istruzione formale" e "non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e";
- art. 375, secondo comma, nella parte in cui impone o consente l'emissione del provvedimento di cattura dell'imputato anche quando questi sia stato scarcerato a seguito della decorrenza dei limiti fissati nell'art. 272;
b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello stesso codice:
- art. 272, terzo comma, limitatamente alle parole "e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio";
- art. 273, nella parte in cui prescrive l'emissione del mandato di cattura anche nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato scarcerato a seguito della decorrenza dei termini fissati nell 'art. 272;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (sulla "disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti"), sollevata dall'ordinanza del tribunale di Roma in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione;
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 277, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Ascoli Piceno in riferimento agli artt. 13, 27 e 111 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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