Corte costituzionale
Sentenza n. 62/1970
Corte cost., sent. 28 aprile 1970, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/1970
- Data di deposito
- 28 aprile 1970
- Data di decisione
- 22 aprile 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:62
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1599 del 17 dicembre 1947
- art. 4, comma 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1599 del 17 dicembre 1947
- art. 4, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1599 del 17 dicembre 1947
Parametri
Massime
Massima n. 4972
La scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, e' scuola esclusivamente statale, anche quando evidenti esigenze funzionali consigliano, per la sua sempre maggior diffusione, l'utilizzazione di enti, associazioni o privati cui affidare la gestione di alcuni corsi di studio. In tal caso, infatti, gli enti, le associazioni ed i privati costituiscono soltanto organi o strumenti dei quali lo Stato, che tale scuola ha istituito e che la dirige, controlla e finanzia, si avvale per la migliore realizzazione dei fini che con la scuola stessa si e' prefisso di raggiungere.
Massima n. 4973
Poiche' la scuola popolare contro l'analfabetismo e' scuola esclusivamente statale, il finanziamento statale ai corsi gestiti da enti, associazioni e privati non e' in contrasto con l'art. 33, terzo comma, della Costituzione, secondo cui le scuole ed istituti di educazione possono essere istituiti da enti e privati ma "senza oneri per lo Stato".
Massima n. 4974
Dato che i corsi di studio affidati, con finanziamento statale, ad enti ed associazioni debbono considerarsi statali, evidentemente l'insegnamento impartito in tali corsi non puo' non essere valutato, ad ogni effetto, come servizio prestato nelle scuole statali. Ne deriva che il secondo comma dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, nel testo ratificato e modificato dall'articolo unico della legge 16 aprile 1953, n. 326, non contrasta con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 4975
La possibilita' di derogare all'ordine della graduatoria provinciale degli incarichi e supplenze per il conferimento della nomina degli insegnanti nel caso di corsi di studio contro l'analfabetismo affidati ad enti od associazioni, ai sensi dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947 n. 1599, e' legittimata dalla necessita' di procedere ad una scelta del personale insegnante che, oltre ai requisiti generici di capacita', possegga anche requisiti specifici di conoscenza dell'ambiente nel quale e' chiamato a svolgere la propria attivita' e di idoneita' all'insegnamento per la particolare scolaresca che gli verra' affidata: accertamento e scelta che va fatta dal provveditore agli studi, al quale spetta la nomina, su proposta o di intesa con gli enti ed associazioni a carico dei quali, tranne la spesa per il personale insegnante, gravano in definitiva tutte le spese di organizzazione, di gestione e di finanziamento dei corsi. Poiche' la possibilita' di deroga, e' stata prevista e disciplinata per provvedere a situazioni differenziate, la norma pertanto non viola il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.
Massima n. 4976
La possibilita' di derogare all'ordine della graduatoria provinciale degli incarichi e supplenze per la nomina degli insegnanti nelle scuole popolari contro l'analfabetismo organizzate da enti od associazioni, ai sensi dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, nel testo ratificato e modificato dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, legittimata dalle necessita' funzionali del particolare tipo di scuola, non viola il principio del diritto al lavoro proclamato dall'art. 4 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato e modificato dall'articolo unico della legge 16 aprile 1953, n. 326: "Istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo", sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4 e 33 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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