Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1970

Corte cost., sent. 2 aprile 1970, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/1970
Data di deposito
2 aprile 1970
Data di decisione
25 marzo 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:53

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 320 del 2 marzo 1963
  • art. 3, legge n. 320 del 2 marzo 1963
  • art. 4, legge n. 320 del 2 marzo 1963
  • art. 3, comma 4, legge n. 320 del 2 marzo 1963

Parametri

Massime

Massima n. 4952

Il rispetto delle condizioni di indipendenza degli "estranei partecipanti all'amministrazione della giustizia", previsti dall'art. 108, terzo comma, della Costituzione, la cui determinazione e' riservata da tale precetto costituzionale al legislatore, deve essere valutato con riferimento a questa stessa disposizione e non anche agli artt. 104 e 105 che hanno esclusivo riguardo ai componenti la Magistratura, intesa questa nel suo nucleo ben delimitato risultante da quella parte degli appartenenti all'ordine giudiziario che e' costituita dai giudici ordinari. Il giudizio di costituzionalita' volto ad accertare se una legge applichi puntualmente tale norma costituzionale deve essere circoscritto - non diversamente da quanto previsto per i componenti le giurisdizioni speciali - ad accertare se la disciplina stabilita prescriva almeno un minimo di requisiti che rendano ragionevole la presunzione della loro corrispondenza all'imperativo della Costituzione.

Massima n. 4953

Le garanzie predisposte dalla legge 2 marzo 1963, n. 320, per assicurare l'indipendenza degli esperti chiamati a far parte delle sezioni specializzate agrarie e consistenti nell'intervento, nella nomina e revoca dei medesimi, del Consiglio superiore della Magistratura (intervento di per se' non imposto dalla Costituzione), sono da ritenere sufficienti ai fini del rispetto del precetto di cui all'art. 108, terzo comma, della Costituzione.

Massima n. 4954

L'art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 320, che demanda al Consiglio superiore della Magistratura o, per delega di questo, ai Presidenti delle Corti d'appello la nomina degli esperti chiamati a far parte delle sezioni specializzate agrarie, prescegliendoli per sorteggio da un albo in cui sono inclusi i nominativi indicati dagli ispettorati compartimentali dell'agricoltura sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i consigli degli ordini e collegi professionali competenti, non va interpretato nel senso che competa agli ispettorati la potesta' di operare una preselezione fra coloro che hanno i requisiti per l'iscrizione nell'albo, cosi' da limitare le indicazioni da presentare al Consiglio superiore agli otto nomi da includere in ciascuno degli albi speciali lasciando al Consiglio stesso il solo compito di sorteggiare i nomi dei destinati a comporre il collegio giudicante, ma va interpretato nel senso che la funzione degli ispettorati si concreta nella predisposizione di un elenco di coloro che essi ritengono in possesso dei requisiti richiesti, rimanendo poi riservato al presidente della Corte d'appello di prescegliere (previ necessari controlli circa il modo di formazione degli elenchi) gli otto nomi da inserire in ogni albo.

Massima n. 4955

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, legge 2 marzo 1963, n. 320, che stabiliscono i modi di nomina e revoca degli esperti chiamati a far parte delle sezioni specializzate agrarie dei Tribunali ordinari, in riferimento agli artt. 104, 105 e 108, terzo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 3, quarto comma, e 4, della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, sollevata dalle ordinanze citate in epigrafe, in riferimento agli artt. 104, 105, 108 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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