Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1970

Corte cost., sent. 2 aprile 1970, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/1970
Data di deposito
2 aprile 1970
Data di decisione
25 marzo 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:51

Norme oggetto del giudizio

  • art. 544, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4947

La norma dell'art. 544, primo comma c.p.p., riflette il principio, fondamentale nel sistema delle impugnazioni mediante ricorso per cassazione, secondo il quale la cognizione del giudice di rinvio trova base nella sentenza della Corte di cassazione: giudice investito, conseguentemente, della competenza funzionale e inderogabile a conoscere del merito della causa. La pronunzia della corte e', sul punto della competenza, definitiva e la preclusione che ne discende, ai sensi dell'art. 544, primo comma, in relazione al disposto del precedente art. 543, e' intesa a rendere operante nel sistema positivo la irrevocabilita' e la incensurabilita' da parte di altro giudice delle decisioni della Corte di cassazione. Tali decisioni sono, infatti, emanate dall'organo, cui la Costituzione (art. 111) e l'ordinamento precessuale attribuiscono la funzione di giudice ultimo della legittimita' e, in particolare, la funzione regolatrice della giurisdizione nonche' delle competenze degli organi giudiziari.

Massima n. 4948

Il principio del giudice naturale, enunciato nell'art. 25, primo comma, anche per finalita' di garanzia di imparzialita' del giudizio, esclude che norme ordinarie deferiscano al giudice, pure avente cognizione di grado superiore, la potesta' di distogliere discrezionalmente l'imputato dal giudice precostituito secondo le norme sulla competenza. Ma non vieta che, per giudicare sull'imputazione, sia designato altro organo giurisdizionale, dopoche' la competenza di quello originariamente indicato sia venuta meno, in applicazione di norme di legge ed in contemplazione di obiettive circostanze di fatto o di vicende precessuali.

Massima n. 4949

L'art. 544, primo comma c.p.p. che dispone non essere ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione, non lede il principio del giudice naturale. Detta sentenza costituisce, infatti, il titolo della legittimazione dell'organo giudiziario a conoscere della causa nel caso concreto in sostituzione di altro giudice. La competenza di quest'ultimo, pur determinabile, per ciascun precedente grado del giudizio, secondo i criteri legali all'uopo dettati nel codice di rito, rimane disattesa, secondo l'ordinamento, per finalita' di giustizia connesse ad esigenze di imparzialita' e di indipendenza nell'esercizio della giurisdizione; esigenze valutate con procedimento giurisdizionale, che si svolge nel pieno rispetto della garanzia del diritto di difesa.

Massima n. 4950

La soluzione, in senso affermativo, circa la costituzionalita' della norma dell'art. 544, primo comma, concernente la preclusione a comprendere nel tema del dibattito, in sede di rinvio, la questione circa la competenza dell'organo all'uopo designato per il giudizio di rinvio, con la sentenza di annullamento pronunziata dalla Corte di cassazione, induce a ritenere assorbito, nell'esame della questione, il profilo della legittimita' della limitazione apportata all'esercizio del diritto di difesa (art. 24, secondo comma Cost.). Posto, infatti, che non e' consentito il dissenso del giudice di rinvio circa la statuizione della Corte di cassazione sul punto della competenza per il prosieguo del giudizio, deve concludersi essere priva di rilevanza, sul piano costituzionale e su quello processuale, ogni ulteriore esplicazione del diritto di difesa, che deve necessariamente essere adeguata e contemperata con le legittime finalita' di ciascuno stato e grado del procedimento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544 del codice di procedura penale, proposta, dall'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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