Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1970

Corte cost., sent. 2 aprile 1970, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/1970
Data di deposito
2 aprile 1970
Data di decisione
25 marzo 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:48

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
  • art. 44, comma 2, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925

Parametri

Massime

Massima n. 4925

Il sequestro di cose pertinenti al reato, non soltanto quando e' discrezionalmente disposto dall'autorita' giudiziaria, ma anche quando e' previsto dalla legge come obbligatorio, svolge, rispetto al processo e ai provvedimenti definitivi del giudice, una funzione strumentale. Al pari della carcerazione preventiva esso non puo' essere, quindi, assimilato ad una sanzione, ne' puo' comunque essere considerato come l'anticipazione di una pronuncia sull'imputazione. Manca percio' del tutto la possibilita' di configurare un contrasto tra l'art. 44, secondo comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (sulla repressione delle "frodi agrarie"), in forza del quale l'autorita' giudiziaria, in seguito alla denuncia del capo del laboratorio o del servizio che ha proceduto all'analisi del "campione", "deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi", con l'art. 27, secondo comma Cost., secondo cui "l'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

Massima n. 4926

Quando dal raffronto di due disposizioni di legge risulti che esse non regolano diversamente situazioni identiche e' da escludersi che le disposizioni stesse diano luogo ad una disparita' di trattamento che possa essere ritenuta in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 4927

Tenendo presenti le esigenze che il sequestro deve soddisfare, e' giustificabile che di regola venga affidato al giudice il potere discrezionale di valutare caso per caso se ne sia necessaria od utile l'adozione. Ma da cio' non deriva che il legislatore non possa imporne la obbligatorieta' tutte le volte in cui, in base ad una valutazione razionalmente valida, gli appaia indispensabile alla tutela del pubblico interesse che determinate cose vengano sottratte alla disponibilita' del privato.

Massima n. 4928

La disposizione dell'art. 44 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (obbligatorieta' del sequestro delle sostanze di uso agrario o di prodotti agrari denunciati come non rispondenti ai requisiti prescritti) valutata nel sistema dei controlli previsti dalla legge, trova la sua particolarita' nella circostanza che alla denunzia si perviene in seguito all'analisi "sfavorevole" del campione esaminato. Non puo' percio' ritenersi irrazionale che il legislatore abbia collegato a tale risultato, ancorche' non definitivo, l'esigenza della salvaguardia di quel pubblico interesse a tutela del quale l'intera legge e' predisposta, e che potrebbe essere compromesso ove le sostanze od i prodotti agrari in questione non venissero sottoposti a sequestro in attesa della definizione del provvedimento di confisca previsto nell'art. 58 dello stesso decreto. Tale disciplina, pertanto, pur avendo carattere speciale rispetto a quella dettata dall'art. 337 cod. proc. pen. (discrezionalita' del sequestro) non da' luogo, data la diversita' delle situazioni regolate dalle due norme, ad una disparita' di trattamento lesiva dell'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 4929

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il rispetto dell'art. 24 della Costituzione non esige che il diritto di difesa debba svolgersi in ogni momento processuale con identico contenuto e con identiche modalita'.

Massima n. 4930

Il diritto di difendersi in giudizio, di cui all'art. 24 della Costituzione, non puo' ritenersi compromesso tutte le volte in cui, in riferimento a determinati provvedimenti processuali, al giudice vengano attribuiti poteri il cui esercizio non sia discrezionale ma obbligatorio.

Massima n. 4931

Al fine della valutazione della conformita' di singole disposizioni al precetto dell'art. 24 della Costituzione e' necessario tener presente l'intero sistema nel quale esse si inseriscono.

Massima n. 4932

Discende dai principi generali che il giudice debba valutare la conformita' alla legge degli atti amministrativi tutte le volte in cui questi costituiscono il presupposto dei provvedimenti giurisdizionali a lui demandati.

Massima n. 4933

Poiche' il sequestro di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari, che l'autorita' giudiziaria deve ordinare, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, in seguito alla denuncia del capo del laboratorio o del servizio competenti, trova il suo presupposto non solo nella denuncia, ma anche nell'attivita' di prelievo e di controllo di campioni posta in essere dai competenti pubblici poteri, l'imputato (al quale, ai sensi del primo comma dello stesso articolo 44, viene data immediata notizia dell'esito sfavorevole dell'analisi) puo': a) far valere, sia prima dell'emanazione del provvedimento di sequestro, sia in sede di richiesta di revoca, tutti i vizi di legittimita' che eventualmente abbiano inficiato quelle attivita'; b) chiedere la revisione dell'analisi (art. 44, terzo comma) e spiegare in questa fase (a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza n. 149 del 1969) adeguati interventi difensivi e fare quindi venir meno, anche ai fini del sequestro, gli effetti per lui svantaggiosi derivanti dal primo, sfavorevole accertamento. Pertanto l'art. 44, secondo comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925 n. 2033, valutato nel quadro complessivo della legge e dei rimedi che questa consente, non viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma secondo, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (relativo alla "repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari"), proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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