Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1970

Corte cost., sent. 23 marzo 1970, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1970
Data di deposito
23 marzo 1970
Data di decisione
12 marzo 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 56, comma 1, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
  • art. 58, comma 2, legge n. 4 del 7 gennaio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 4911

Gli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, - che attribuiscono efficacia di titolo esecutivo rispettivamente all'ordinanza, non impugnata in termine dal trasgressore, con la quale l'Intendente di finanza determina l'ammontare della pena pecuniaria e al decreto del Ministro delle finanze che stabilisce in misura diversa, rispetto all'ordinanza intendentizia, l'ammontare di detta pena, - non hanno alcuna relazione con la regola del solve et repete che la Corte ha piu' volte dichiarato contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, ma costituiscono applicazione del principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo nel campo tributario, la cui legittimita' e' stata affermata in diverse occasioni in riferimento agli stessi precetti costituzionali.

Massima n. 4912

Il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo nel campo tributario e' di fondamentale importanza nel nostro ordinamento poiche' esso garantisce il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, assicurandogli la pronta disponibilita' dei mezzi economici indispensabili per l'assolvimento dei compiti di pubblico interesse, senza peraltro comportare la violazione dei precetti costituzionali che assicurano l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e l'intangibilita' del loro diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti e interessi legittimi contro tutti gli atti lesivi della pubblica amministrazione.

Massima n. 4913

Il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo che in materia tributaria consente la riscossione, anche in via coattiva, di una entrata senza che sia necessario il previo accertamento della legittimita' dell'imposizione non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che assicura l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; nei confronti di detto principio infatti tutti i cittadini si trovano in identica situazione, mentre, per quanto riguarda il rapporto fisco-contribuente, la diversita' di trattamento riservato al primo trova giustificazione nell'esigenza di garantire allo Stato la percezione delle entrate necessarie al perseguimento dei suoi fini pubblici.

Massima n. 4914

Il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo in campo tributario non contrasta con gli artt. 24 e 113 della Costituzione che garantiscono i diritti di tutela e difesa giuridica; esso infatti non esclude la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita' giudiziaria, non preclude cioe' al contribuente la possibilita' di esperire quei gravami diretti ad ottenere l'eventuale accertamento giudiziale d'illegittimita' della pretesa tributaria, ne' peraltro sottopone tali azioni ad alcun onere preliminare.

Massima n. 4915

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 56, primo comma, e 58, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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