Corte costituzionale
Sentenza n. 44/1970
Corte cost., sent. 23 marzo 1970, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/1970
- Data di deposito
- 23 marzo 1970
- Data di decisione
- 12 marzo 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 56, comma 1, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
- art. 58, comma 2, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 4911
Gli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, - che attribuiscono efficacia di titolo esecutivo rispettivamente all'ordinanza, non impugnata in termine dal trasgressore, con la quale l'Intendente di finanza determina l'ammontare della pena pecuniaria e al decreto del Ministro delle finanze che stabilisce in misura diversa, rispetto all'ordinanza intendentizia, l'ammontare di detta pena, - non hanno alcuna relazione con la regola del solve et repete che la Corte ha piu' volte dichiarato contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, ma costituiscono applicazione del principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo nel campo tributario, la cui legittimita' e' stata affermata in diverse occasioni in riferimento agli stessi precetti costituzionali.
Massima n. 4912
Il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo nel campo tributario e' di fondamentale importanza nel nostro ordinamento poiche' esso garantisce il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, assicurandogli la pronta disponibilita' dei mezzi economici indispensabili per l'assolvimento dei compiti di pubblico interesse, senza peraltro comportare la violazione dei precetti costituzionali che assicurano l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e l'intangibilita' del loro diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti e interessi legittimi contro tutti gli atti lesivi della pubblica amministrazione.
Massima n. 4913
Il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo che in materia tributaria consente la riscossione, anche in via coattiva, di una entrata senza che sia necessario il previo accertamento della legittimita' dell'imposizione non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che assicura l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; nei confronti di detto principio infatti tutti i cittadini si trovano in identica situazione, mentre, per quanto riguarda il rapporto fisco-contribuente, la diversita' di trattamento riservato al primo trova giustificazione nell'esigenza di garantire allo Stato la percezione delle entrate necessarie al perseguimento dei suoi fini pubblici.
Massima n. 4914
Il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo in campo tributario non contrasta con gli artt. 24 e 113 della Costituzione che garantiscono i diritti di tutela e difesa giuridica; esso infatti non esclude la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita' giudiziaria, non preclude cioe' al contribuente la possibilita' di esperire quei gravami diretti ad ottenere l'eventuale accertamento giudiziale d'illegittimita' della pretesa tributaria, ne' peraltro sottopone tali azioni ad alcun onere preliminare.
Massima n. 4915
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 56, primo comma, e 58, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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