Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1970

Corte cost., sent. 20 marzo 1970, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1970
Data di deposito
20 marzo 1970
Data di decisione
11 marzo 1970
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:40

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto n. 787 del 18 giugno 1931
  • art. 57, codice di procedura penale 1930 (disp. att.)

Parametri

Massime

Massima n. 4903

I criteri formali idonei di per se' ad escludere che un atto normativo abbia forza di legge risultano costantemente riferiti dalla giurisprudenza della Corte all'autoqualificazione dell'atto come regolamento, all'essere stato il medesimo emesso dal Governo, alla citazione nel preambolo delle norme in base al quale l'atto stesso e' stato emanato ed in particolare della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alla osservanza delle forme ivi previste, all'esclusione di ogni riferimento a deleghe legislative. In applicazione dei criteri suddetti la Corte ha espressamente escluso che il R.D. 18 giugno 1931, n. 787 (regolamento per gli istituti di prevenzione e pena) abbia forza di legge. (S. 72 e 91 del 1968). D'altra parte, in base alle precise caratteristiche formali rilevabili dal preambolo del detto Regolamento, e' da escludere che il Governo del tempo abbia inteso esercitare i poteri concessi dalla legge di delega 24 dicembre 1925, n. 2260, cui si riferisce l'ordinanza di rinvio. Pertanto, la questione sollevata non risulta accompagnata da motivi tali da indurre la Corte a discostarsi dalla precedente giurisprudenza, e va dichiarata manifestamente infondata.

Massima n. 4904

L'art. 57 delle norme di attuazione del cod. penale pone soltanto l'obbligo per il Ministro di grazia e giustizia di procedere ad una graduale indicazione degli stabilimenti dove possa essere organizzato il lavoro dei detenuti, ed a tale indirizzo di politica governativa rimane estranea la disciplina della retribuzione spettante ai detenuti ammessi al lavoro. Ne' le eventuali carenze riguardo ai modi di attuazione della norma possono avere alcuna influenza sulla costituzionalita' della stessa, il cui contenuto prescinde dal dato concreto della effettiva realizzazione del precetto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta, sollevata in relazione agli artt. 27 e 36 della Costituzione, nel presupposto che la stessa consenta di non dare applicazione al principio secondo cui il lavoro del detenuto e' remunerato e va destinato in parte a sopperire alle spese del suo mantenimento in carcere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 126 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena), sollevata con l'ordinanza 18 giugno 1968 dalla Corte d'assise di Torino, in riferimento agli artt. 36, 27, 53 della Costituzione;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123, terzo comma, 124, primo e secondo comma, 125, primo, secondo e sesto comma, dello stesso R.D. 18 giugno 1931, n. 787, sollevata con l'ordinanza 22 maggio 1969 dal tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo e terzo comma, e 53 della Costituzione.

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601 (contenente disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale), sollevata con la suindicata ordinanza della Corte d'assise di Torino in riferimento agli artt. 36 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLII - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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