Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1970
Corte cost., sent. 22 gennaio 1970, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1970
- Data di deposito
- 22 gennaio 1970
- Data di decisione
- 15 gennaio 1970
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 231, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 398, comma 2, codice di procedura penale 1930
- legge n. 932 del 5 dicembre 1969
- art. 225, codice di procedura penale 1930
- art. 409, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4799
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 231, primo comma, c.p.p. (testo antecedente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932) e 398, secondo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, riproposta, benche' gia' piu' volte dichiarata infondata dalla Corte, senza che siano stati addotti nuovi motivi.
Massima n. 4800
Con la sentenza n. 86 del 1968, che dichiaro' la illegittimita' costituzionale degli artt. 225 e 232 cod. proc. pen., nella parte in cui consentivano, nelle indagini di polizia ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390 e 304 bis, ter e quater, e' venuta a cadere, e va percio' dichiarata manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 225, sollevata, limitatamente all'inciso "per quanto e' possibile", in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost..
Massima n. 4801
Qualunque sia la natura giuridica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Pretore, avendo esso il solo scopo di contestare l'accusa e di assegnare i termini processuali, non puo' essere motivato che in funzione di tale scopo. Pertanto non si ha violazione dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, quando il decreto di citazione contiene l'enunciazione del fatto contestato, del titolo del reato, degli articoli di legge applicabili, ed indica i testimoni a carico e a discarico ritenuti necessari dal giudice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 231, primo comma (testo antecedente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932) e 398, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Roma con ordinanze del 6 marzo 1968 e del 14 maggio 1968 nonché dal pretore di Torino con ordinanza 23 gennaio 1969, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del codice di procedura penale (testo antecedente alla citata legge 5 dicembre 1969, n. 932), sollevata, limitatamente all'inciso "per quanto è possibile" dall'ordinanza 6 marzo 1968 del pretore di Roma, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata dall'ordinanza 6 marzo 1968 del pretore di Roma, in riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze