Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1970

Corte cost., sent. 22 gennaio 1970, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/1970
Data di deposito
22 gennaio 1970
Data di decisione
15 gennaio 1970
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:4

Norme oggetto del giudizio

  • art. 231, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 398, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • legge n. 932 del 5 dicembre 1969
  • art. 225, codice di procedura penale 1930
  • art. 409, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4799

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 231, primo comma, c.p.p. (testo antecedente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932) e 398, secondo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, riproposta, benche' gia' piu' volte dichiarata infondata dalla Corte, senza che siano stati addotti nuovi motivi.

Massima n. 4800

Con la sentenza n. 86 del 1968, che dichiaro' la illegittimita' costituzionale degli artt. 225 e 232 cod. proc. pen., nella parte in cui consentivano, nelle indagini di polizia ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390 e 304 bis, ter e quater, e' venuta a cadere, e va percio' dichiarata manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 225, sollevata, limitatamente all'inciso "per quanto e' possibile", in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost..

Massima n. 4801

Qualunque sia la natura giuridica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Pretore, avendo esso il solo scopo di contestare l'accusa e di assegnare i termini processuali, non puo' essere motivato che in funzione di tale scopo. Pertanto non si ha violazione dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, quando il decreto di citazione contiene l'enunciazione del fatto contestato, del titolo del reato, degli articoli di legge applicabili, ed indica i testimoni a carico e a discarico ritenuti necessari dal giudice.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 231, primo comma (testo antecedente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932) e 398, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Roma con ordinanze del 6 marzo 1968 e del 14 maggio 1968 nonché dal pretore di Torino con ordinanza 23 gennaio 1969, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del codice di procedura penale (testo antecedente alla citata legge 5 dicembre 1969, n. 932), sollevata, limitatamente all'inciso "per quanto è possibile" dall'ordinanza 6 marzo 1968 del pretore di Roma, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata dall'ordinanza 6 marzo 1968 del pretore di Roma, in riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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