Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1970

Corte cost., sent. 4 marzo 1970, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1970
Data di deposito
4 marzo 1970
Data di decisione
26 febbraio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 317 del 3 maggio 1967
  • art. 9, legge n. 317 del 3 maggio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 4884

Con l'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317, si e' disposta la effettiva depenalizzazione delle trasgressioni a talune norme del codice della strada e dei regolamenti comunali e provinciali.

Massima n. 4885

Le ordinanze, con le quali dalle autorita' amministrative competenti vengono comminate, per trasgressioni, le prevedute sanzioni pecuniarie, hanno non soltanto soggettivamente ma anche oggettivamente carattere di atto amministrativo dovuto e non discrezionale e, come tali, incidono su diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi.

Massima n. 4886

L'opposizione al pretore, preveduta dagli artt. 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, rientra nel sistema dei principi che regolano la discriminazione tra giurisdizione ordinarie e giurisdizione amministrativa e non e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione.

Massima n. 4887

La potesta' di sospendere l'atto amministrativo impugnato conferita al pretore, non e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, in quanto l'ultimo comma di questo articolo dispone, bensi', che la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione, ma non stabilisce che detti organi debbano appartenere alla giurisdizione amministrativa, il che vale, a maggior ragione per la potesta' di sospensiva.

Massima n. 4888

Il sindacato della giurisdizione ordinaria sull'atto amministrativo e' sempre limitato alla sola legittimita' come lo e', di regola, quello della giurisdizione amministrativa, cosicche' l'inammissibilita' del riesame di merito non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Massima n. 4889

La disciplina della emanazione delle ordinanze amministrative e della impugnativa delle medesime adottata dagli artt. 8 e 9 della legge n. 317 del 1967, risulta, cosi', conforme alle vigenti leggi relative alla discriminazione tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa e, quindi, non puo' affermarsi che con le dette norme sia stata creata una giurisdizione speciale, in contrasto con l'art. 102 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, recante "Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali", sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe citate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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