Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1970
Corte cost., sent. 4 marzo 1970, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1970
- Data di deposito
- 4 marzo 1970
- Data di decisione
- 26 febbraio 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 317 del 3 maggio 1967
- art. 9, legge n. 317 del 3 maggio 1967
Parametri
Massime
Massima n. 4884
Con l'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317, si e' disposta la effettiva depenalizzazione delle trasgressioni a talune norme del codice della strada e dei regolamenti comunali e provinciali.
Massima n. 4885
Le ordinanze, con le quali dalle autorita' amministrative competenti vengono comminate, per trasgressioni, le prevedute sanzioni pecuniarie, hanno non soltanto soggettivamente ma anche oggettivamente carattere di atto amministrativo dovuto e non discrezionale e, come tali, incidono su diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi.
Massima n. 4886
L'opposizione al pretore, preveduta dagli artt. 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, rientra nel sistema dei principi che regolano la discriminazione tra giurisdizione ordinarie e giurisdizione amministrativa e non e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione.
Massima n. 4887
La potesta' di sospendere l'atto amministrativo impugnato conferita al pretore, non e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, in quanto l'ultimo comma di questo articolo dispone, bensi', che la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione, ma non stabilisce che detti organi debbano appartenere alla giurisdizione amministrativa, il che vale, a maggior ragione per la potesta' di sospensiva.
Massima n. 4888
Il sindacato della giurisdizione ordinaria sull'atto amministrativo e' sempre limitato alla sola legittimita' come lo e', di regola, quello della giurisdizione amministrativa, cosicche' l'inammissibilita' del riesame di merito non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Massima n. 4889
La disciplina della emanazione delle ordinanze amministrative e della impugnativa delle medesime adottata dagli artt. 8 e 9 della legge n. 317 del 1967, risulta, cosi', conforme alle vigenti leggi relative alla discriminazione tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa e, quindi, non puo' affermarsi che con le dette norme sia stata creata una giurisdizione speciale, in contrasto con l'art. 102 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, recante "Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali", sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe citate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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