Corte costituzionale
Sentenza n. 188/1970
Corte cost., sent. 16 dicembre 1970, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/1970
- Data di deposito
- 16 dicembre 1970
- Data di decisione
- 10 dicembre 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:188
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5299
L'art. 164 del codice civile, ponendo un divieto assoluto, nei confronti dei terzi, di provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali, nonostante che da queste abbiano risentito un danno, pone una deroga al principio generale sancito dall'art. 1414 c.c.. Si tratta di una limitazione che non incide sul diritto sostanziale dei terzi, bensi' sul regime probatorio nel processo instaurato per la tutela di quelle situazioni sostanziali: conseguentemente e' legittimo il raffronto tra l'art. 164 c.c. e l'art. 24 della Costituzione, il quale si riferisce ai diritti processuali in senso stretto ed a tutti i modi di tutela giurisdizionale dei diritti.
Massima n. 5300
La limitazione posta dall'art. 164 del codice civile alla prova da parte dei terzi in ordine alla simulazione delle convenzioni matrimoniali che siano lesive del diritto di credito vantato dal terzo nei confronti di una delle parti della convenzione, determina che a cotesto diritto non e' accordata tutela giurisdizionale: risulta cosi' violato l'art. 24 della Costituzione.
Massima n. 5301
La diversita' di disciplina posta rispettivamente dall'art. 164 e 1414 del codice civile in tema di prova della simulazione non trova razionale giustificazione. In entrambi i casi, infatti, - simulazione di convenzioni matrimoniali e simulazioni di contratti in genere - il pregiudizio deriva da atti di autonomia privata ed appare astrattamente meritevole di tutela l'interesse all'accertamento della realta' dei rispettivi rapporti contrattuali. Ne' puo' essere invocato, a sostegno della legittimita' costituzionale dell'art. 164 c.c., il principio della necessita' di garantire la stabilita' economica della famiglia: infatti cotesto principio e' riferibile alla intangibilita' dei beni destinati effettivamente a sostenere gli oneri del matrimonio e non di quelli che solo fittiziamente abbiano una tale destinazione.
Massima n. 5302
E' illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 164, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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