Corte costituzionale
Sentenza n. 175/1970
Corte cost., sent. 2 dicembre 1970, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/1970
- Data di deposito
- 2 dicembre 1970
- Data di decisione
- 26 novembre 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 349, ultimo co., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5266
La questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 349, u. co., del cod. proc. penale (che fa divieto al giudice di obbligare la polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che ad essa hanno dato notizie e di ricevere dalla Polizia tali notizie ove gli ufficiali o gli agenti non ritengano di dover manifestare i nomi degli informatori), in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, e' obiettivamente diversa da quella decisa con sent. n. 114 del 1968 a proposito di una denuncia concernente la sola prima parte della medesima disposizione e riferita alla pretesa violazione degli artt. 109 e 3 della Costituzione (e di quest'ultimo, peraltro, sotto un profilo differente da quello prospettato dalla suddetta ordinanza).
Massima n. 5267
Come gia' fu affermato nella sentenza n. 114 del 1968, la realizzazione della giustizia e' un bene anch'esso garantito, in via primaria, della Costituzione.
Massima n. 5268
L'interesse alla repressione dei reati coincide con un interesse generale di tutta la collettivita' e nello stesso tempo, con l'interesse di quanti, vittime di azioni criminose, hanno pur diritto a far valere le loro ragioni innanzi al giudice e tale diritto vedono di fatto salvaguardato anche nella misura in cui alla polizia giudiziaria riesca di ricercare i colpevoli e di assicurare le prove dei reati.
Massima n. 5269
L'esperienza storica, l'attenta valutazione della realta' sociale in cui viviamo, la constatazione che analoghe forme di tutela del segreto di polizia sussistono anche in altri ordinamenti, che non meno del nostro si ispirano alla democrazia ed alla difesa dei diritti inviolabili dell'uomo, inducono a ritenere che non irragionevolmente il legislatore ha considerato quella tutela necessaria alla repressione dei reati.
Massima n. 5270
Come gia' fu affermato nella sentenza n. 114 del 1968, la tutela del c.d. segreto di polizia (di cui all'art. 349, ultimo comma, cod. proc. pen.) trova il suo fondamento ultimo nell'interesse alla realizzazione della giustizia.
Massima n. 5271
Il canone del diritto processuale penale, secondo il quale al giudice e' consentito di apprezzare secondo la sua esperienza il valore del materiale probatorio presuppone che non si tratti di prove vietate dalla legge.
Massima n. 5272
L'art. 349, ultimo comma, cod. proc. penale, vietando al giudice di ricevere dalla polizia giudiziaria notizie date da persone i cui nomi essa non ritenga rivelare, indirettamente ma inequivocabilmente vieta alla polizia giudiziaria di fornirgliele, relegando quelle informazioni nel campo delle circostanze, processualmente irrilevanti, che hanno indotto la polizia a ricercare in una certa direzione le tracce e le prove del reato. Una corretta interpretazione della norma, percio', esclude perentoriamente la possibilita' che il giudice, nell'ambito del suo prudente apprezzamento delle circostanze di causa, finisca col basare sulle c.d. confidenze la propria decisione. La sanzione di nullita', che espressamente assiste quel divieto, consente inoltre all'interessato di ottenere la repressione della violazione di legge nella quale eventualmente il giudice sia incorso. Deve quindi ritenersi che l'art. 349, ultimo comma, cod. proc. penale (nei casi in cui le notizie confidenziali siano servite alla polizia come strumenti per acquisire prove di colpevolezza) soddisfi l'interesse alla realizzazione della giustizia senza apportare sostanziali e rilevanti restrizioni al diritto di difesa.
Massima n. 5273
Trattandosi di valutare il conflitto in cui eventualmente possano trovarsi due interessi costituzionalmente garantiti, tale valutazione deve verificare se il legislatore, risolvendolo in un certo modo, abbia posto ad uno dei beni in collisione (nella specie al diritto di difesa) un limite di entita' tale da comprometterne seriamente l'esercizio.
Massima n. 5274
Nel processo penale la posizione dell'imputato e' presidiata dalla presunzione di non colpevolezza, in forza della quale non gia' la mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di prove a carico puo' giustificare una sentenza di condanna.
Massima n. 5275
Nei casi nei quali potrebbe sussistere un qualche interesse dell'imputato all'acquisizione al processo delle notizie date alla polizia giudiziaria da persone i cui nomi essa non ritenga di rivelare (notizia ad esclusivo carico di un coimputato o notizia in tutto o in parte favorevole all'imputato ) l'art. 349, ultimo comma, cod. proc. penale, non impedisce all'imputato, se conosce il nome del confidente, di chiedere che questo sia citato come testimone.
Massima n. 5276
Anche quando potrebbe sussistere un qualche interesse dell'imputato all'acquisizione al processo delle notizie date alla polizia giudiziaria da persone i cui nomi essa non ritenga da rivelare (per es. di notizia ad esclusivo carico di un coimputato o di notizia in tutto o in parte favorevole all'imputato) e' da escludersi che la disposizione dell'art. 349, ultimo comma, cod. proc. penale, che vieta al giudice di ricevere tali notizie, pregiudichi l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Con cio' non si vuole escludere che in ipotesi marginali l'applicazione della norma possa recare una qualche limitazione al diritto di difesa, ma solo constatare che questo diritto in nessun caso subisce una lesione tale da indurre a ritenere violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Massima n. 5277
La facolta' di rivelare o non rivelare il nome del confidente e' attribuita alla polizia giudiziaria dall'art. 349, ultimo comma, c.p.p., in considerazione delle esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni. Questa finalita' segna i confini del suo potere, il cui abuso - come venne gia' chiarito nella sent. n. 114 del 1968 - non sottrae alle sanzioni, penali o disciplinari, previste dall'ordinamento.
Massima n. 5278
Nell'esercizio della sua funzione istituzionale la polizia giudiziaria e' responsabile di fronte ad autorita' appartenenti all'ordine giudiziario (art. 220, secondo comma; art. 229, secondo comma, c.p.p.) come tali poste in posizione di assoluta indipendenza.
Massima n. 5279
Secondo la ratio della norma dell'art. 349, ultimo comma, c.p.p., la facolta' di rivelare e non rivelare il nome del confidente e' attribuita alla polizia giudiziaria in considerazione delle esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni istituzionali. E' quindi priva di fondamento la premessa da cui e' partito il giudice istruttore presso il Tribunale di Pesaro nel proporre la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che la disposizione impugnata attribuisca alla polizia giudiziaria una "discrezionalita' assoluta" e quindi un potere che si risolve in un "arbitrio".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, proposta, dall'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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