Corte costituzionale
Sentenza n. 173/1970
Corte cost., sent. 2 dicembre 1970, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/1970
- Data di deposito
- 2 dicembre 1970
- Data di decisione
- 26 novembre 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 190 del 5 marzo 1951
- art. 101, comma 2, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 2, decreto legislativo luogotenenziale n. 232 del 3 maggio 1945
- art. 63, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 16 settembre 1958
- decreto legislativo luogotenenziale n. 232 del 3 maggio 1945
- art. 101, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 5258
Nella disciplina della supplenza di magistrati mancanti assenti o impediti con altri magistrati appartenuti allo stesso o ad altro ufficio del distretto, disposta dai capi delle corti di appello al fine di assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio (disciplina dettata dall'art. 2 del D.L. Lgt. 3 maggio 1945, n. 232 e dalle successive norme che ne richiamano il contenuto: artt. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190 e 63, secondo comma, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), permangono della supplenza stessa i caratteri peculiari della urgenza, temporaneita' e provvisorieta', gia' stabiliti dall'art. 101 dell'ordinamento giudiziario (approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), in riferimento ad eccezionali situazioni determinatesi negli uffici giudiziari. La ricorrenza di tali caratteri vale a distinguere la supplenza cosi' dalle applicazioni propriamente dette (prevedute dagli artt. 110 segg. dell'ordinamento giudiziario e successive modificazioni), come dalle assegnazioni e dai trasferimenti demandati al Cons. Sup. della Magistratura.
Massima n. 5259
I provvedimenti concernenti la supplenza di magistrati, caratterizzati, nel sistema, dalla urgenza, temporaneita' e provvisorieta', in riferimento ad eccezionali situazioni determinatesi negli uffici giudiziari in conseguenza della mancanza, assenza o impedimento dei magistrati che vi siano stabilmente destinati, sfuggono alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 105 Cost. I provvedimenti stessi, cosi' sul piano esegetico come su quello della tradizione legislativa, non incidono sullo stato giuridico dei magistrati da parte dei quali, non derivandone stabile mutamento delle funzioni o della sede non e' richiesta neppure la prestazione del consenso.
Massima n. 5260
L'inamovibilita' dei magistrati, dall'art. 107 Cost. e nel quadro delle garanzie di indipendenza dei giudici, e' espressamente posta a presidio soltanto della conservazione della sede e delle funzioni che siano state attribuite permanentemente con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Con la garanzia di inamovibilita' non e' incompatibile il potere conferito ai capi delle corti di appello di destinare solo temporaneamente un magistrato del distretto all'esercizio di funzioni giurisdizionali in ufficio diverso da quello che ne costituisce la sede secondo l'organico (art. 101 Ord. giud. approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; art. 2 D.L. Lgt. 3 maggio 1945, n. 232; art. 1 legge 5 marzo 1951 n. 190 e 63, secondo comma, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).
Massima n. 5261
Il principio del giudice naturale non esclude, nell'interesse della continuita' e prontezza della funzione giurisdizionale, che alle carenze determinatesi negli uffici giudiziari, si faccia fronte, man mano che se ne riveli l'obiettiva esigenza, mediante provvedimenti temporanei e contingenti di supplenza, certamente non preordinati a costituire l'organo giudicante in vista di determinati processi o controversie. E' infondata, pertanto, la questione di legittimita' in riferimento all'art. 25 Cost., degli artt. 101 ordinamento giudiziario (approv. con R.D. 30.1.1941, n. 12) e 2 del D.L. Lgt. 3 maggio 1945, n. 232 (prorogato con l'art. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190).
Massima n. 5262
In riferimento al principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) non ha fondamento la questione sulla costituzionalita' dell'art. 101 ordinamento giudiziario e dell'art. 2 del D.L. Lgt. n. 232 del 3 maggio 1945, nella parte in cui non esclude che il capo della corte di appello revochi il provvedimento di supplenza prima della scadenza del termine fissato nello stesso decreto di designazione. La facolta' di revoca della supplenza, ancorche' non espressamente preveduta dalle norme impugnate, discende dai principi generali sugli atti amministrativi, fra i quali sono da comprendere i provvedimenti adottati, nella materia in esame, dai capi delle corti. Non puo' negarsi, in base ai detti principi, che all'autorita' competente all'esercizio discrezionale di una pubblica funzione spetti, normalmente, anche la potesta' di far cessare gli effetti dell'atto gia' emanato, allorche' cio' si reputi rispondere meglio a finalita' di pubblico interesse. Dagli stessi principi derivano altresi' limiti cosi' alla revoca come gia' all'emanazione dei detti provvedimenti; limiti preordinati, in modo esclusivo, ad obiettive esigenze dell'organizzazione dei servizi giudiziari. Ne' va pretermesso il dovere di una congrua motivazione, affinche' di tali esigenze venga data adeguata enunciazione, ai fini di eventuale sindacato sui provvedimenti medesimi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; dell'art. 2, primo comma, del d.l.lgt. 3 maggio 1945, n. 232; dell'art. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190, e dell'art. 63, secondo comma, del d.PR. 16 settembre 1958, n. 916, concernenti le supplenze di magistrati, proposte con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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