Corte costituzionale
Sentenza n. 142/1970
Corte cost., sent. 16 luglio 1970, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/1970
- Data di deposito
- 16 luglio 1970
- Data di decisione
- 2 luglio 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 147, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 5209
Non sussiste la illegittimita' costituzionale della norma (art. 147 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) che attrae nella sfera del tribunale competente per il fallimento di una societa' a responsabilita' illimitata la controversia sulla dichiarazione del fallimento di un nuovo socio. Infatti , giudice naturale precostituito e' quello la cui competenza e' determinata dalla legge con riferimento a fattispecie astratte, realizzabili in futuro, e non a posteriori; in relazione cioe' ad un fatto gia' verificatosi o ad una regiudicanda gia' insorta. (Nella specie la competenza per le controversie di cui si e' detto, per ragione di connessione, e' stabilita a priori dalla norma denunciata, e non lascia adito a deroghe discrezionali).
Massima n. 5210
Nel processo di dichiarazione di fallimento preme la esigenza di accertamenti rapidi e di pronta attuazione, ed inoltre la sommarieta' soddisfa alla necessita' di immediate misure conservative del patrimonio dell'insolvente e del suo socio, che fa ritenere nociva all'interesse generale ogni remora istruttoria. Tuttavia, sommarieta' del processo non deve significare eliminazione del diritto di difesa e percio' a questa deve essere dato il piu' ampio spazio compatibile con il carattere sommario ed urgente della pronuncia che il giudice e' chiamato ad emettere. Entro questi limiti, ma solo in essi, l'art. 147, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e' illegittimo.
Massima n. 5211
Anche l'indagine sommaria richiede un certo grado di approfondimento, e il giudizio conclusivo non puo' essere basato su supposizioni o su congetture, che non potrebbero poi resistere all'impugnazione. L'ordinamento non puo' precludere provvedimenti di urgenza solo perche' essi si collegano a fattispecie di sostanza complessa; soddisfa ugualmente il diritto di difesa il procedimento di controllo della pronuncia urgente, nel quale il contraddittorio si svolgera' come nel giudizio di normale cognizione.
Massima n. 5212
La disposizione dell'art. 147, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui nega al creditore la legittimazione a domandare il fallimento del socio del fallito, si suole rincondurre al criterio che domina il processo fallimentare, per cui, messo questo in movimento, non v'e' azione del creditore che non vi si debba inserire; ma l'applicazione di tale principio non deve togliere al creditore la legittimazione a proporre istanze al giudice fallimentare a tutela del proprio interesse, compatibilmente con la struttura del processo fallimentare. Il creditore ha poteri di iniziativa per la dichiarazione del fallimento e questo potere non deve mancargli quando trattasi di implicare i soci del fallito nel concorso generale: l'istanza del creditore, in tal caso, non sbocca in una di quelle azioni esecutive individuali che, per il carattere generale del concorso fallimentare, sono vietate dall'art. 51 della legge speciale, ma intende dare al procedimento concorsuale la sua giusta dimensione. Deve necessariamente esercitarsi mediante ricorso al tribunale, cosi' come e' prescritto nell'art. 6 della legge stessa; e non viene percio' a turbare le linee del procedimento o a modificarne i principi, cosi' come non turba queste linee e non ne modifica i principi la domanda del curatore ammessa nella stessa norma denunciata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nelle parti in cui:
a) non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento;
b) nega al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'art. 6 del regio decreto predetto.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma già citata, proposta con le ordinanze su indicate in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui attrae nella competenza del tribunale fallimentare la causa di dichiarazione di fallimento degli altri soci illimitatamente responsabili di una società fallita, e assoggetta i necessari accertamenti ad indagini di carattere sommario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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