Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1970

Corte cost., sent. 13 luglio 1970, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
130/1970
Data di deposito
13 luglio 1970
Data di decisione
24 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:130

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 4, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 5176

L'art. 10, quarto comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di concessione) prescrivendo che l'azione giudiziaria per conseguire il riconoscimento del diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale non puo' essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso non viola l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Infatti, la tutela giurisdizionale non subisce alcuna limitazione per il fatto che il lavoratore debba far conoscere, attraverso il reclamo, le sue pretese e debba quindi lasciar trascorrere trenta giorni prima di iniziare il giudizio. La ratio della norma e' quella di dare modo ad imprese di pubblico interesse, quali sono quelle menzionate nel R.D. n. 148 del 1931, di esaminare preventivamente le richieste dei dipendenti al fine di accertarne la fondatezza o meno, e di evitare in tal modo lunghe e dispendiose procedure giudiziarie. Il che non vuol dire imporre al lavoratore condizioni che subordinano la tutela dei suoi diritti alle gerarchie aziendali, come ritiene il giudice a quo, ma, al contrario, vuol dire agire nell'interesse del lavoratore, oltreche' della impresa. Nella ipotesi di azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale - contemplata dalle ordinanze di rimessione - va rilevato che, secondo la norma impugnata, il reclamo puo' essere presentato in qualsiasi momento fino a quando non sia intervenuta la prescrizione del diritto giusta le disposizioni del codice civile. La legge non prevede infatti alcun termine per la proponibilita' dell'azione, come invece dispone nel terzo comma dello stesso articolo 10. Tutto, quindi, si riduce a procrastinare di trenta giorni l'inizio dell'azione giudiziaria. Orbene, non e' sostenibile che l'attesa di 30 giorni sia pregiudizievole per il lavoratore, quando si tenga presente che le procedure giudiziarie non si svolgono normalmente con rapidita' e richiedono, a volte, lunghi periodi di tempo prima di giungere alla conclusione.

Massima n. 5177

La tutela giurisdizionale dei lavoratori non subisce alcuna limitazione per il fatto che l'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24, primo comma, Cost., sia subordinato alla preventiva presentazione di un reclamo in via gerarchica, stabilita allo scopo di dar modo ad imprese di pubblico interesse di esaminare le richieste dei dipendenti al fine di accertarne la fondatezza o meno, e di evitare in tal modo lunghe e dispendiose procedure giudiziarie. Ne' limita quella tutela da ulteriore fissazione di un breve termine dilatorio per l'esercizio del diritto quando ritenga presente che le procedure giudiziarie non si svolgono normalmente con rapidita' e richiedono, a volte, lunghi periodi di tempo prima di giungere alla conclusione.

Massima n. 5178

La Corte ha gia' avuto occasione di affermare che la tutela giurisdizionale "e' garantita sempre dalla Costituzione, non certo nel senso che si imponga una sua relazione di immediatezza con il sorgere del diritto; e pertanto non ha senso l'obbiettare che condizionare l'azione all'espletamento di un procedimento amministrativo e' procrastinarne l'esercizio..." Ne' sono costituzionalmente illegittime "disposizioni che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale; e si percorre la stessa via logica quando si riconoscono non pregiudizievoli all'esercizio del diritto norme che vogliono evitarne, se non l'abuso, l'eccesso, e vogliono indirizzarlo percio' verso un suo uso adeguato, ancorandolo ad una determinazione dell'opportunita' di promuovere l'azione giudiziaria che maturi dopo un apprezzamento della fondatezza delle pretese, compiuto alla stregua delle risultanze emerse in un procedimento preliminare di natura amministrativa" (sentenza n. 47/1964).

Massima n. 5179

L'art. 10, quarto comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di concessione) prescrivendo che l'azione giudiziaria per conseguire il riconoscimento del diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale non puo' essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso non viola l'art. 3 Cost. Infatti, va osservato che la particolare disciplina del rapporto di lavoro ivi contenuto trova la sua giustificazione nelle esigenze di pubblico interesse soddisfatte dai servizi autoferrotranviari e nella complessiva differenziata regolamentazione comprensiva di oneri e di vantaggi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quarto comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di concessione) così come modificato dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633, proposta in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione dal pretore di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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