Corte costituzionale
Sentenza n. 121/1970
Corte cost., sent. 9 luglio 1970, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/1970
- Data di deposito
- 9 luglio 1970
- Data di decisione
- 24 giugno 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:121
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5137
I giudizi relativi a ordinanze che propongono la stessa questione di legittimita' costituzionale possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Massima n. 5138
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce potere giurisdizionale penale ai Comandanti di porto e di tutte le successive norme dello stesso codice (artt. 1242, 1243, 1246 e 1247) che hanno come presupposto l'attribuzione di tale potere e ne disciplinano l'esercizio proposta in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, sotto profili diversi da quelli che la Corte aveva precedentemente avuto occasione di esaminare allorche' la stessa questione venne prospettata in riferimento agli artt. 25, comma primo, 102, 104, comma primo, e VI disposizione transitoria.
Massima n. 5139
L'esatta portata e l'immediata operativita' dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione risultano evidenti dalle sentenze emesse dalla Corte con puntuale riferimento al problema dell'indipendenza ed imparzialita' delle giurisdizioni speciali, sentenze nelle quali i requisiti essenziali posti a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale sono stati ravvisati: nella necessita' che l'organo giudicante sia immune da vincoli che comportino la sua soggezione formale e sostanziale ad altri organi (sent. 92/1962); nell'esigenza che sia per esso assicurata una certa forma di inamovibilita' - anche se diversamente articolata da quella prevista per i giudici ordinari - (sent. n. 103 del 1964); nella possibilita', per il giudice speciale che sia organo dell'amministrazione dello Stato, di sottrarsi alle risultanze degli atti provenienti dagli organi ed uffici della stessa amministrazione (sent. n. 133/1963). Statuizioni queste ribadite nella sentenza relativa alla dichiarazione d'illegittimita' costituzionale penale dell'intendente di finanza (sent. n. 69/1970) nella quale e' stato altresi' precisato come l'esistenza di una doppia ed inscindibile configurazione dell'Intendente quale organo dell'Amministrazione e quale giudice comporti il pregiudizio dei requisiti d'indipendenza e d'imparzialita' che la Costituzione esige per i giudizi speciali.
Massima n. 5140
Nel complesso delle norme che riguardano i comandanti di porto e che ne precisano la posizione e le attribuzioni (libro I, titolo I, capo I Cod. nav. e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747; D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 e legge 12 novembre 1955 n. 1137) non sono ravvisabili gli essenziali requisiti dell'indipendenza e dell'imparzialita' che la Costituzione esige per l'esercizio della funzione giurisdizionale dei giudici speciali; dagli indicati testi normativi si desume infatti che il Comandante di porto e' organo amministrativo gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile; fa parte dell'amministrazione della marina militare; svolge funzioni amministrative ponendo in essere atti, quali ordinanze, concessione ed autorizzazioni concernenti la sicurezza e polizia del porto; e' ufficiale di polizia giudiziaria; esercita infine funzioni giurisdizionali giudicando sulle contravvenzioni previste dal codice in materia di navigazione marittima. Il comandante di porto assume la doppia veste di amministratore e di giudice; sotto il primo aspetto, trattandosi di organo periferico subordinato, egli non potra' disattendere le istruzioni e gli ordini che vengono impartiti dagli organi inferiori e centrali; nell'esercizio della funzione giurisdizionale frequenti sono i casi in cui egli e' chiamato a giudicare di contravvenzioni ad ordinanze da lui stesso emesse in materia di polizia dei porti o a irrogare sanzioni per la mancanza di una autorizzazione che lui stesso e' competente a rilasciare, cosi' come non improbabile puo' essere il caso in cui egli si trovi a giudicare di una contravvenzione da lui medesimo accertata e contestata in qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 1235 Cod. navigazione).
Massima n. 5141
Nelle norme che riguardano il comandante di porto in veste di giudice non esiste alcuna disposizione relativa all'istituto della inamovibilita' ed il rapporto d'impiego che lo lega all'amministrazione della marina militare (legge 12 novembre 1955, n. 1137) porta ad escludere la presenza di tale garanzia; la sua nomina, la promozione a scelta al grado superiore, l'assegnazione e mutamento di sede senza necessita' del suo consenso e i provvedimenti disciplinari competono al ministero della difesa (D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 e legge 15 dicembre 1959 n. 1095). Non puo' quindi disconoscersi che la sua qualifica di militare possa, sia pure in via di ipotesi, negativamente influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale penale.
Massima n. 5142
Sono costituzionalmente illegittime, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, sia la norma contenuta nell'art. 1238 del Codice della navigazione concernente la competenza dei comandanti di porto, capi di circondario, per le contravvenzioni previste dallo stesso Codice, sia le altre norme - che hanno esclusivo riferimento a tale competenza - riguardanti il decreto penale di condanna (art. 1242), la dichiarazione di opposizione e di impugnazione (art. 1243), l'esercizio dell'azione civile nei procedimenti penali di competenza dell'autorita' marittima (art. 1246) e la conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto (art. 1247). La dichiarazione d'illegittimita' costituzionale non puo' invece essere estesa agli artt. 1240 e 1245 poiche' tali norme si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione, ma e' ovvio che, venuta meno la competenza giurisdizionale penale dei comandanti di porto, queste disposizioni non sono piu' applicabili a tale giurisdizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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