Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1970
Corte cost., sent. 6 luglio 1970, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1970
- Data di deposito
- 6 luglio 1970
- Data di decisione
- 18 giugno 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, regio decreto legge n. 1929 del 15 ottobre 1925
- art. 7, comma 1, regio decreto legge n. 1929 del 15 ottobre 1925
- art. 5, regio decreto legge n. 1929 del 15 ottobre 1925
- decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 19 maggio 1958
- art. 3, legge n. 283 del 30 aprile 1962
- art. 1, legge n. 283 del 30 aprile 1962
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 5128
In applicazione dei principi gia' enunciati nella sentenza n. 149 del 1969, anche a proposito delle disposizioni degli artt. 5, 6 e 7 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1929 (contenente "provvedimenti per combattere le frodi nella torrefazione del caffe'") denunciate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, si deve ribadire che, mentre le operazioni relative alla prima analisi dei campioni di prodotti prelevati per accertarne la rispondenza o meno ai prescritti requisiti e condizioni, rientrano nell'ambito di un'attivita' puramente amministrativa, la revisione, invece, interviene quando l'esito sfavorevole della prima analisi (a cui nel caso di specie, a norma dell'art. 6, secondo comma del D.L. n. 1929 del 1925 segue l'immediata denuncia alla autorita' giudiziaria) fa considerare il soggetto interessato indiziato di reato. E poiche' gli accertamenti che si compiono nelle suddette analisi possono essere posti dal giudice a fondamento di una pronuncia di colpevolezza, negare all'interessato, in di sede revisione dell'analisi a lui sfavorevole, ogni intervento difensivo, equivale a negargli quel diritto che l'art. 24 della Costituzione garantisce come inviolabile. Pertanto la questione proposta in ordine alle suddette disposizioni degli artt. 5, 6 e 7 del decreto n. 1929 del 1925, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione deve essere dichiarata non fondata per quanto attiene all'art. 5, che indica gli istituti presso i quali i campioni devono essere analizzati, e l'art. 6, che concerne gli adempimenti conseguenti all'esito sfavorevole della prima analisi. L'art. 7, primo comma, deve essere invece dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per la revisione delle analisi, esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Cod. proc. penale.
Massima n. 5129
Dalla dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, del R.D.L. n. 1929 del 1925 - cosi' come, analogamente, dalla parziale illegittimita' dichiarata nella sentenza n. 149 del 1969 a proposito del R.D.L. n. 2033 del 1925, della legge n. 283 del 1962 e della legge n. 580 del 1967 - deriva che - ferma restando la fase di revisione delle analisi che i pubblici istituti indicati dalla legge hanno l'obbligo di eseguire su richiesta degli interessati - ad essa devono applicarsi le garanzie difensive previste dalle richiamate disposizioni del codice processuale (artt. 390, 304 bis, ter e quater). Tali effetti - a parte la loro decorrenza - in nulla differiscono da quelli di una legge che avesse sottoposto la revisione delle analisi alla stessa disciplina che, per quanto riguarda gli interventi del difensore, il codice di procedura detta per le ordinarie perizie istruttorie. Questa precisazione e' doverosa di fronte alla circolare n. 53 emanata il 13 marzo 1970 del Ministro della sanita'.
Massima n. 5130
Il D.P.R. 19 maggio 1958, n.719 (concernente la disciplina igienica della produzione e del commercio delle bibite analcoliche gassate e non gassate racchiuse in recipienti chiusi) emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con vari ministri, sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato, ha natura di regolamento (e come tale si autoqualifica nel preambolo) ed e' quindi privo di forza di legge. Va percio' dichiarata inammissibile la questione proposta nei confronti dell'art. 35 del regolamento suddetto, con ordinanza del Pretore di S.M.Capua Vetere 26 settembre 1969, iscritta al n. 419 del reg.ord. 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 10 dicembre 1969.
Massima n. 5131
Va dichiarata manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria 5 novembre 1969 (n. 60 reg. ord. 1970, Gazz. Uff. n. 76 del 25 marzo 1970) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande. La dichiarazione di manifesta infondatezza deve investire non solo l'art. 1 - gia' dichiarato parzialmente illegittimo con la sentenza n. 149 del 1969 - ma anche l'art. 3 della legge n. 283 del 1962, il quale, benche' non formalmente esaminato nel precedente giudizio, limitandosi ad indicare quali pubblici dipendenti possono effettuare ispezioni e prelievi di campioni ed a riconoscere ai medesimi la qualifica di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, si riferisce ad una fase del procedimento di controllo contro le frodi alimentari anteriore al sorgere di indizi di reita', ed in relazione alla quale, con la sentenza n.149 del 1969 fu percio' gia' riconosciuta la non fondatezza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1929 (contenente "provvedimenti per combattere le frodi nella torrefazione del caffè") nella sola parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 dello stesso decreto, proposta dall'ordinanza del pretore di Melito Porto Salvo in riferimento all'art. 24 della Costituzione e dall'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
c) dichiara, nei sensi di cui in motivazione, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), proposta dall'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 (contenente il "regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle bibite analcooliche gassate e non gassate racchiuse in recipienti chiusi"), proposta dall'ordinanza del pretore di Santa Maria Capua Vetere in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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