Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1970

Corte cost., sent. 6 luglio 1970, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/1970
Data di deposito
6 luglio 1970
Data di decisione
18 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 148, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 5126

L'art. 148 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (c.d. legge di registro) - che, in deroga al principio della soccombenza - fa divieto di condannare l'Amministrazione finanziaria anche se soccombente, al rimborso delle spese di lite, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione di questa - mira a porre sull'avviso la pubblica Amministrazione e a concederle uno spatium deliberandi, onde consentirle di procedere all'accertamento dei propri errori; e cio' anche nell'interesse del contribuente, al quale potrebbe essere risparmiato l'esperimento del giudizio. Dato cio', e tenuto conto che la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza non ha applicazione incondizionata nel giudizio civile, deve riconoscersi che la norma denunziata ha una giustificazione nel suo stesso presupposto, e che la particolarita' della disciplina si fonda su particolari esigenze, finalita' e situazioni, che escludono la violazione del principio d'uguaglianza. La stessa ordinanza di rimessione ammette che la norma impugnata non impedisce al contribuente la tutela giurisdizionale del suo diritto, garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione, del quale non puo' dirsi violato neppure il secondo comma, in quanto l'espediente dello spatium deliberandi, lungi dal limitare la difesa, la rende - se sorretta da validi motivi - piu' rapida, piu' economica, piu' efficace (mentre fuori di luogo viene invocato il terzo comma) poiche' il principio ivi contenuto trova applicazione quando si contesti la legittimita' degli atti amministrativi, nella norma dell'art. 113, secondo comma, della Costituzione, la questione risulta infondata pure in riferimento all'art. 113.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), sollevata, con ordinanza del 7 ottobre 1968 del tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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