Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1970

Corte cost., sent. 26 giugno 1970, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
113/1970
Data di deposito
26 giugno 1970
Data di decisione
17 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:113

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 269 del 5 gennaio 1939
  • art. 1, regio decreto legge n. 1730 del 13 settembre 1938

Parametri

Massime

Massima n. 5116

Con l'art. 1 del R.D.L. 13 settembre 1938, n. 1730, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 269, si e' autorizzato il comune di Bologna ad applicare il contributo per la costruzione di fognature in base al regolamento del 1910, senza per cio' conferirgli alcuna potesta' discrezionale di determinare autonomamente criteri, limiti, modalita' di accertamento e di imposizione. Detta norma, pertanto, escludendo qualsiasi discrezionalita' per l'ente impositore, non viola l'art. 23 della Costituzione.

Massima n. 5117

Non puo' ritenersi violato l'art. 53, primo comma, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dall'art. 1 del R.D.L. 13 settembre 1938, n. 1730, il quale, autorizzando il comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura in base alle norme del regolamento del 1910, consente al comune di esercitare il potere di imposizione con criteri, modalita' ed aliquote diversi da quelli adottati dagli altri comuni. Cio' in quanto i tributi comunali, per la loro intrinseca natura rispondono ad esigenze collettive tipiche del singolo comune e percio' eventualmente diverse da quelle degli altri comuni, si che i principi di eguaglianza e di giustizia debbono essere osservati di regola limitatamente all'ambito locale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del R.D. L. 13 settembre 1938, n. 1730: "Autorizzazione al comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura", convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 269, sollevata con ordinanza 28 giugno 1968 dal tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 23 e 53 (in relazione all'articolo 3) della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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