Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1970

Corte cost., sent. 26 giugno 1970, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/1970
Data di deposito
26 giugno 1970
Data di decisione
17 giugno 1970
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:110

Parametri

Massime

Massima n. 5098

A norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, parti nel conflitto di attribuzione tra Stato e Regione sono esclusivamente lo Stato e la Regione di volta in volta interessata, ciascuno come soggetto unitario, rappresentati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o da un Ministro da lui delegato) e dal Presidente della Giunta regionale, debitamente autorizzato dalla Giunta medesima.

Massima n. 5099

Nulla vieta che un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione tragga origine da un atto giurisdizionale, se ed in quanto si deduca derivarne una invasione della competenza costituzionalmente garantita alla Regione. Cfr.: sent. n. 66 del 1964

Massima n. 5100

La figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per se', ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto.

Massima n. 5101

L'interesse che - in linea di fatto - puo' considerarsi proprio anche della Regione, ed in particolare della sua assemblea, alla corretta e fedele gestione dei valori di sua pertinenza, e' diverso dall'interesse giuridico della Regione alla esenzione degli agenti contabili dipendenti dal Consiglio dall'obbligo della resa del conto giudiziale: interesse quest'ultimo, che rappresenta un particolare aspetto di quello piu' generale, al rispetto della autonomia ad essa costituzionalmente riconosciuta, e si risolve nella pretesa di escludere il potere dello Stato di sottoporre gli agenti medesimi al giudizio di conto.

Massima n. 5102

La diversa figura che assume la Corte dei conti, quale organo di controllo della legalita' dell'amministrazione e quale organo di giurisdizione contabile, non soltanto risulta chiaramente dal testo unico R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che ne disciplina le "attribuzioni di controllo" nel capo II del suo titolo II e le "attribuzioni giurisdizionali" (prima tra queste, nell'art. 44, il giudizio di conto) nel successivo capo V, ma e' attualmente ribadita nel modo piu' netto dallo stesso testo della Costituzione: dove, infatti, le funzioni di controllo della Corte dei conti sono previste dal secondo comma dell'art. 100, posto a chiusura del titolo III della seconda parte, dedicato al Governo e alla Pubblica Amministrazione, mentre le funzioni giurisdizionali "nelle materie di contabilita' pubblica", oltre che "nelle altre specificate dalla legge", sono contemplate nel secondo comma dell'art. 103, ricompreso a sua volta entro la normativa avente ad oggetto l'"Ordinamento giurisdizionale".

Massima n. 5103

La natura giurisdizionale dei giudizi di conto, che puo' essere posta in dubbio muovendo da un concetto ingiustificatamente restrittivo di giurisdizione, e' stata gia' riconosciuta dalla Corte costituzionale con particolare riferimento ai Consigli di prefettura e alla Giunta giurisdizionale della Valle d'Aosta (sentt. n. 17 del 1965, n. 55 del 1966 e n. 33 del 1968) e non puo' che essere confermata, a maggior ragione ancora, con specifico riguardo ai giudizi di competenza della Corte dei conti, in presenza dei dati univocamente offerti dalla legislazione positiva, costituzionale e ordinaria, ed in conformita' con la giurisprudenza da decenni assolutamente dominante.

Massima n. 5104

Ai giudizi di conto si applica, senza dubbio, il principio tendenzialmente generale del secondo comma dell'art. 103 Cost. che non contiene - per questa parte - alcuna riserva di legge e adopera una locuzione ("materia di contabilita' pubblica") anche letteralmente piu' ampia di quella dell'art. 44, primo comma, del T.U. del 1934. Conseguentemente, pur senza escludere che l'attuazione concreta del detto principio possa richiedere, in particolari settori, originariamente sottratti e che presentino aspetti peculiari e differenziati, l'intervento di apposite disposizioni legislative, e' da ritenere che, laddove ricorra identita' oggettive di materia, e beninteso entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali, detto principio conferisca capacita' espansiva alla disciplina dettata dal T.U. del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone l'estensione a situazioni non espressamente regolate in modo specifico.

Massima n. 5105

La disciplina dei giudizi di conto, formulata dal T.U. emanato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, deve considerarsi applicabile alle Regioni, a statuto ordinario o speciale che siano.

Massima n. 5106

Nel sistema del nostro diritto positivo la sottoposizione dello Stato e degli enti territoriali minori alla giurisdizione contabile nei confronti dei loro agenti rappresenta una direttiva costante: cio' che non puo' non valere per le Regioni, tanto piu' che ad esse sono trasferiti servizi e funzioni statali, in ordine ai quali non e' pensabile che, per effetto di tale trasferimento, vengano meno le garanzie giurisdizionali anteriormente apprestate per assicurare la corretta gestione del pubblico denaro.

Massima n. 5107

La diversa collocazione sistematica e la diversa portata degli artt. 100 e 103 della Costituzione, nella parte in cui si riferiscono, rispettivamente, alle attribuzioni di controllo e alle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti, valgono a dimostrare come i principi affermati dalla Corte costituzionale, per quel che concerne la sottrazione degli atti del Consiglio della Regione del Friuli-Venezia Giulia e dei suoi organi ordinatori di spese al controllo di legittimita' della corte dei conti (sent. n. 143 del 1968), non implichino affatto che ad analoghe conclusioni debba giungersi quanto alla sottoposizione degli agenti contabili del Consiglio regionale al giudizio di conto: esplicazione quest'ultimo di funzione giurisdizionale.

Massima n. 5108

L'analogia tra le attribuzioni delle assemblee regionali e quelle delle assemblee parlamentari non significa identita' e non toglie che le prime si svolgano a livello di autonomia, anche se costituzionalmente garantita, le seconde, invece, a livello di sovranita'.

Massima n. 5109

Deroghe alla giurisdizione - sempre di stretta interpretazione - sono ammissibili soltanto nei confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e percio' situati ai vertici dell'ordinamento in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca parita'; non gia' nei confronti di organi od enti che siano posti in condizioni di autonomia, pure se costituzionalmente garantita.

Massima n. 5110

Spetta allo Stato - e particolarmente, in base all'attuale ordinamento, alla Corte dei conti - il potere di sottoporre a giudizio di conto l'economo-consegnatario del Consiglio regionale della Sardegna.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Consiglio della Regione sarda in persona del suo Presidente;

b) dichiara che allo Stato (e pertanto, in base all'attuale ordinamento, alla Corte dei conti) spetta il potere di sottoporre a giudizio di conto l'economo - consegnatario del Consiglio regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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