Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1970

Corte cost., sent. 28 gennaio 1970, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/1970
Data di deposito
28 gennaio 1970
Data di decisione
16 gennaio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 5, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935

Parametri

Massime

Massima n. 4822

Non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza la deroga apportata dall'art. 4, quinto comma. r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, per la parte in cui subordina l'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore dipendente per infortunio sul lavoro al termine di decadenza di un anno dal giorno dell'emanazione della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, all'art. 2947, primo e terzo comma, cod.civile, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si matura in cinque anni. Tale maggior brevita' nel termine non appare infatti irragionevole, riguardando questo non gia' l'azione di risarcimento, ma soltanto quella diretta a conseguire un'integrazione dell'indennizzo gia' corrisposto all'infortunato dall'ente assicuratore, in quanto questi risulti inadeguato, e valendo ad evitare il pregiudizio che sarebbe potuto derivare, da una maggior lunghezza del termine, alla raccolta ed alla conservazione delle prove.

Massima n. 4823

La Corte ha ritenuto in numerose occasioni (sent. n. 57 e 93 del 1962, n. 107 e 118 del 1963, n. 2 del 1964, n. 58 e 92 del 1957, n. 26 del 1969) che l'incongruita' del termine sotto l'aspetto della sua irragionevolezza puo' ammettersi solo quando esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso.

Massima n. 4824

L'art. 4, quinto comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui subordina l'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore dipendente per infortunio sul lavoro al termine di decadenza di un anno dal giorno dell'emanazione della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, non viola l'art. 35 della Costituzione poiche', come la Corte ha osservato in altre occasioni, il principio enunciato nel primo comma di tale articolo si limita a stabilire il criterio generale ispiratore di tutte le disposizioni comprese nel titolo III della Costituzione, nelle quali ultime solamente sono da ricercare le norme particolari regolatrici delle varie specie di tutela accordate al lavoratore.

Massima n. 4825

L'art. 4, quinto comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui subordina l'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore dipendente per infortunio sul lavoro al termine di decadenza di un anno dal giorno dell'emanazione della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, non viola l'art. 38 della Costituzione, poiche' la garanzia ivi sancita a favore dei lavoratori infortunati attiene piuttosto all'adeguazione dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato che alle modalita' necessarie a conseguirli, a meno che essi siano tali da comprometterne il conseguimento, cio' che non si verifica nella specie.

Massima n. 4826

Rispetto all'art. 4, quinto comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, che subordina l'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore dipendente per infortunio sul lavoro al termine di decadenza di un anno dal giorno dell'emanazione della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, non trova applicazione il principio affermato dalla Corte nella sentenza n. 63 del 1966, nella considerazione che quando il termine suddetto decorra nel periodo di costanza del rapporto di lavoro il prestatore d'opera, pel timore di incorrere nel licenziamento, potrebbe essere indotto a rinunciare all'azione stessa, giacche' il diritto di cui trattasi, a differenza dell'altro al salario, e' un diritto rinunciabile. Cfr.: 63/66

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, proposta dal tribunale di Roma e dalla Corte di appello di Potenza, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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