Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1970
Corte cost., sent. 22 gennaio 1970, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1970
- Data di deposito
- 22 gennaio 1970
- Data di decisione
- 15 gennaio 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 195, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4792
In sede di esame sull'ammissibilita' dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 207 cod. proc. pen., il giudice che emise il provvedimento impugnato (giudice a quo) e' legittimato a proporre questioni di legittimita' costituzionale in ordine alle norme che deve interpretare ed applicare nella fase del giudizio di accertamento delle condizioni di ammissibilita' dell'impugnazione.
Massima n. 4793
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, l'individuazione delle questioni sottoposte all'esame della Corte, si risolve in una interpretazione dell'intero atto introduttivo: pertanto, ove risulti, dalla motivazione dell'ordinanza, che il giudice a quo ha rilevato il contrasto tra la norma impugnata e una norma costituzionale, che poi non e' stata espressamente indicata nel dispositivo dell'ordinanza, deve ritenersi che egli abbia dedotto anche la violazione della norma non richiamata nelle conclusioni dell'atto introduttivo. (Nella specie il giudice a quo, proponendo la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195 cod. proc. pen., si era limitato ad indicare nel dispositivo dell'ordinanza la violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dopo aver preso in considerazione l'art. 111 sia pure per escludere che tale norma abbia importato un effetto abrogativo - modificativo del sistema di impugnazione disciplinato dall'art. 195 cod. proc. pen.).
Massima n. 4794
L'art. 195 cod. proc. pen., che nel caso di proscioglimento dell'imputato, limita l'impugnazione della parte civile al caso in cui essa sia stata condannata alle spese e al risarcimento del danno, e' in contrasto con l'art. 111, comma secondo, della Costituzione e pertanto e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente che la parte civile proponga ricorso per cassazione, limitatamente alle disposizioni concernenti i suoi interessi civili, contro la sentenza, sia di primo che di secondo grado, la quale ha concluso il processo cui essa ha partecipato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale, nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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