Corte costituzionale
Sentenza n. 84/1969
Corte cost., sent. 17 aprile 1969, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/1969
- Data di deposito
- 17 aprile 1969
- Data di decisione
- 2 aprile 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:84
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3279
La liberta' di propaganda e' espressione di quella di manifestazione del pensiero ed e' assicurata fino al limite oltre il quale risulti leso il metodo democratico.
Massima n. 3280
La formulazione dell'art. 507 del Codice penale fa pensare all'inclusione in una sfera criminosa anche della propaganda di puro pensiero e di pura opinione, ogni qualvolta possa comunque ad essa coordinarsi o semplicemente riferirsi un comportamento singolo che sia causa dell'evento ivi considerato.
Massima n. 3281
L'assimilazione tra la propaganda e la forza ed autorita' di partiti, di leghe o di associazioni contenuta nell'art. 507 Cod. pen. induce a ritenere che essa in tanto riesca razionale in quanto si presupponga che la propaganda per essere punibile debba assumere dimensioni tali e raggiungere un grado tale di intensita' e di efficacia da risultare veramente notevole. Tuttavia la possibilita' che nella fattispecie considerata dall'art. 507 vengano ricomprese ipotesi di propaganda che non raggiunga la consistenza di cui si e' detto comporta che, limitatamente a tale circoscritta possibilita', l'art. 507 del codice penale debba essere dichiarato illegittimo per contrasto col principio della liberta' di manifestazione del pensiero qual'e' considerata dall'art. 21 della Costituzione.
Massima n. 3282
Per quanto attiene alla parte dell'art. 507 riguardante il boicottaggio esercitato avvalendosi della forza di gruppi sociali e' da mettere in rilievo che, alla pari del diritto di manifestazione del pensiero, quello di associazione, piu' particolarmente quando si riferisce ai raggruppamenti a fini sindacali e politici, trova collocazione tra i cardini essenziali dell'ordine democratico, consacrati negli artt. 2, 18, 39 e 49 della Carta fondamentale. Ma la Costituzione, mentre assegna a partiti e ai sindacati compiti che, se sono altissimi, sono specificamente delimitati, non consente alle altre associazioni di perseguire fini non leciti (art. 18). Onde nessuno potrebbe pretendere in base alla Costituzione di utilizzare tali forze sociali - spesso imponenti - al fine di esercitare, in funzione degli interessi che esse rappresentano - e per il conseguimento dei quali l'ordinamento assicura altri efficaci strumenti -, pressioni, sia pure soltanto di ordine morale, nella sfera dei diritti che la Carta garantisce ai singoli consociati.
Massima n. 3278
L'art. 507 del Codice penale, nella sua impostazione di fondo, si accorda con la Carta fondamentale in quanto fa oggetto di tutela taluni beni cui questo da' spiccato rilievo nell'ordine sociale: la liberta' di stipulare patti di lavoro, la liberta' di iniziativa economica e di organizzazione della impresa, il diritto di realizzare attraverso l'attivita' commerciale i risultati positivi di quella produttiva.
Massima n. 3275
Il mutato clima storico attuale non ha determinato di per se' l'illegittimita' costituzionale delle norme anteriori, occorrendo verificare di volta in volta se esse siano in grado di soddisfare esigenze attuali, assolvendo una funzione coerente con l'ordinamento vigente.
Massima n. 3276
La configurazione del boicottaggio come reato prescinde da una sua dipendenza dalla materialita' dei fatti considerati dalle disposizioni sullo sciopero e la serrata dichiarate illegittime, consistendo invece nell'indurre altri, mediante propaganda o valendosi della forza o dell'autorita' di partiti, leghe od associazioni, a non stipulare patti di lavoro, a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali; sicche' concreta in modo evidente dati strutturali autonomi e diversi da quelli che integrano la serrata e lo sciopero, che si concretano invece nella mera sospensione dell'attivita' produttiva, di scambio, o di lavoro.
Massima n. 3277
Il boicottaggio costituendo un modo di alterazione dell'ordinato svolgimento dei rapporti di produzione e di lavoro, non puo' considerarsi uno strumento di autotutela e non va posto in correlazione al diritto di sciopero.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 507 del Codice penale per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE.
Testo integrale
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