Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1969
Corte cost., sent. 14 aprile 1969, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1969
- Data di deposito
- 14 aprile 1969
- Data di decisione
- 2 aprile 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, legge n. 604 del 15 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 3268
La portata del diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. e della tutela del lavoro di cui all'art. 35 Cost. come non comprende la garanzia a ciascun cittadino del diritto al conseguimento di una occupazione, cosi' non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, che nel primo dovrebbe trovare il suo logico e necessario presupposto. Pertanto, pur dovendosi riaffermare l'esigenza che il legislatore adegui la disciplina del rapporto a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuita' del lavoro e circondi di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti, resta escluso che possa parlarsi di un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione del posto da parte del lavoratore. E' pertanto infondata, in relazione alle indicate norme costituzionali, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che esclude l'applicabilita' a favore dei lavoratori impiegati presso le imprese con meno di 35 dipendenti della garanzia della stabilita' del posto, che sussiste per le imprese con piu' di 35 dipendenti, presso le quali il licenziamento puo' avvenire solo per giusta causa.
Massima n. 3269
L'art. 3 della Costituzione non corrisponde ad un criterio di mera eguaglianza formale e formalistica e percio' non esclude che il legislatore possa adottare norme diverse per regolare situazioni che esso ritenga diverse, adeguando cosi' la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale, entro un margine di discrezionalita' che giustifichi sostanzialmente il criterio di differenziazione adottato. Il dato su cui e' basata la norma di cui all'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, consistente nella diversificazione, ai fini della stabilita' del posto di lavoro, delle dimensioni numeriche dell'azienda da cui i lavoratori dipendono, e' aderente alla realta' economica, ed e' penetrato in vario modo e misura nel sistema legislativo e negli accordi sindacali. La componente numerica dei lavoratori ha infatti riflessi sul modo di essere e di operare del rapporto di lavoro organizzato, non solo e non tanto in funzione del criterio della diretta fiducia personale, nell'ipotesi di un minor numero di dipendenti, quanto in funzione del criterio economico suggerito per regolare gli interessi delle aziende di questo tipo. Pertanto deve riconoscersi la razionalita' di una delimitazione in genere di categorie di datori di lavoro, a seconda delle forze di lavoro impiegate e, d'altra parte, l'indicazione del limite massimo di 35 dipendenti segnato dal citato art. 11, primo comma, alla operativita' della garanzia della stabilita' del posto di lavoro e' il risultato di autonome e motivate scelte del Parlamento, tenuto conto dei fattori di equilibrio economico-sociale che ne consigliavano, nel determinato momento, l'adozione, nell'interesse generale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 11, primo comma, della citata legge n. 604 del 1966, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE.
Testo integrale
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