Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1969
Corte cost., sent. 3 aprile 1969, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1969
- Data di deposito
- 3 aprile 1969
- Data di decisione
- 27 marzo 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 1, n.1, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
- art. 36, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
Parametri
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 102, Costituzione
Massime
Massima n. 3221
Ai sensi degli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, il principio dell'indipendenza, volto ad assicurare al giudice una posizione assolutamente "super partes", con l'esclusione di qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere e di qualsiasi aspettativa di vantaggi, come di timori di alcun pregiudizio, ha riferimento anche ai giudici speciali, almeno per tutto il periodo nel quale tali giudici esercitano le loro funzioni e con riguardo a tutte le attivita' che concorrono al retto svolgimento di esse.
Massima n. 3222
Costituiscono requisiti essenziali dell'indipendenza dei giudici speciali sia l'assenza di vincoli di soggezione formale o sostanziale ad altri organi, sia la garanzia della inamovibilita'. Questa risulta, non gia' dall'analogia degli istituti a tal fine preveduti per i giudici ordinari, ma dalla predeterminazione legislativa della durata dell'ufficio e dalla espressa previsione delle cause obiettive di incompatibilita' e di decadenza, non dipendenti da valutazioni rimesse alla discrezionalita' di superiori gerarchici, nell'esercizio di poteri organizzativi e disciplinari. A garanzia della indipendenza dei detti giudici speciali e' necessario altresi' che l'ordinamento ne tuteli la liberta' ed autonomia di decisione nei confronti degli atti provenienti dallo stesso dicastero o dalla stesso ufficio sopra o sottordinato, e ne disciplini, nei casi di incompatibilita' l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'astensione o la ricusazione con la possibilita' della reintegrazione dell'organo giudicante.
Massima n. 3223
Ai requisiti della indipendenza dei giudici speciali non risponde la figura dell'Intendente di finanza, cui gli artt. 21, primo comma e 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, attribuiscono la potesta' giurisdizionale penale in materia di contravvenzioni finanziarie punite con la sanzione dell'ammenda. L'esercizio di detta potesta' risulta infatti disciplinato, nell'ordinamento, con carattere non di autonomia ma di complementarieta' e di inscindibile coordinazione con i compiti amministrativi istituzionali, i quali, manifestandosi nel sistema con vincoli di subordinazione organica e funzionale nei confronti degli organi centrali dell'Amministrazione, escludono, a favore dell'Intendente, la garanzia di imparzialita' del giudice.
Massima n. 15548
All'Intendente di finanza, organo investito di funzioni di giudice monocratico, ma avulso dall'ordine giudiziario e da ogni apparato che non sia propriamente amministrativo, appaiono inapplicabili le norme del codice di procedura penale concernenti l'astensione e la ricusazione del giudice. Al riguardo non ha rilevanza la facolta', disciplinata dall'art. 45 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, di delegare l'esercizio della potesta' giurisdizionale penale ad altro funzionario o ne avochi a se' l'esercizio, nel caso che l'incompatibilita' colpisca quest'ultimo, giacche' la persistenza del vincolo gerarchico, nell'ambito dello stesso ufficio, esclude egualmente la garanzia di obiettivita' che la legge persegue. In contrasto con i requisiti predetti sotto l'aspetto della necessaria garanzia di superiorita' del giudice rispetto agli interessi in contestazione, e' altresi' consentito che l'intendente esplichi la funzione giurisdizionale sulla base di accertamenti e di valutazioni compiute da funzionari alle sue dipendenze, in conformita' di istruzioni da lui stesso emanate o da istruzioni superiori ricevute per suo tramite, e gli e' inoltre attribuito il compito di perseguire nel giudizio che segue alla impugnativa di una sua decisione, i crediti erariali connessi a violazioni contravvenzionali di sua competenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del n. 1 del primo comma dell'art. 21, nonché dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
dichiara, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale delle seguenti norme della stessa legge 7 gennaio 1929, n. 4:
secondo comma dell'art. 14, limitatamente alle parole "prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e quando sia stata fatta opposizione":
n. 2 del citato primo comma dell'art. 21, nelle parole "quando si tratti di ogni altro reato" e secondo comma dello stesso articolo;
primo comma dell'art. 26, limitatamente alle parole "di una contravvenzione di competenza dell'Intendente di finanza o" e terzo comma dello stesso articolo;
art. 27, secondo comma, n. 2, limitatamente alle parole "o che sarebbe competente se fosse proposta opposizione contro il decreto di condanna dell'Intendente";
artt. 37, 38, 39, 40 e dei commi primo e secondo dell'art. 41;
artt. 42, 43, 44, 45 e terzo comma dell'art. 48 limitatamente alle parole "innanzi all'Intendente di finanza";
norme contenute nell'art. 50, primo comma, nelle parti in cui si prevedono la competenza dell'Intendente a pronunziare decreto di condanna e le ipotesi della opposizione o della mancata opposizione, fermo restando l'obbligo dell'Intendente di dare partecipazione al Procuratore della Repubblica del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione;
norme contenute nell'art. 51, primo comma, limitatamente al riferimento al n. 2;
dichiara, altresì, sempre in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 del R.D. 24 settembre 1931, n. 1473, contenente disposizioni di coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con le singole leggi finanziarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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