Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1969
Corte cost., sent. 21 marzo 1969, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1969
- Data di deposito
- 21 marzo 1969
- Data di decisione
- 13 marzo 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 35, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 33, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 133, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 14399
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nelle parti in cui stabiliscono che le variazioni alle circoscrizioni dei comuni sono disposte con decreto del Capo dello Stato, in riferimento agli artt. 117 e 133, comma secondo, della Costituzione, i quali invece dispongono che alle suddette variazioni si provvede con legge regionale. La riserva di legge contenuta negli artt. 117 e 133 della Costituzione non si riferisce al legislatore nazionale bensi' esclusivamente a quello regionale ed e' quindi destinata ad operare solo nel momento in cui gli organi legislativi della Regione verranno creati ed inizieranno a funzionare. Con tali norme il costituente ha inteso sottrarre alla competenza dello Stato e trasferire al nuovo ente regione, innegabilmente piu' idoneo ad avvertire ed apprezzare la volonta' e gli interessi locali dei cittadini, la materia concernente l'istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, disponendo - a garanzia delle autonomie locali e a tutela del diritto alla integrita' territoriale dei comuni che la potesta' attribuita in materia alla Regione si manifesti sotto forma di leggi e previa audizione delle popolazioni interessate. I precetti costituzionali in esame, rivolgendosi unicamente ad organi di un nuovo ente territoriale non ancora istituito, non hanno pero' immediata applicazione sicche', durante l'attuale periodo transitorio, ben potra' lo Stato continuare nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente disciplina.
Massima n. 14400
Non e' fondata, in riferimento all'art. 133, comma secondo, della Costituzione, che riserva al legislatore regionale, sancendo l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, la materia concernente la istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle circoscrizioni e denominazioni, la questione di legittimita' costituzionale di quelle parti degli artt. 33 e 34 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 nelle quali viene disposto che alle modifiche delle circoscrizioni comunali previste da detti articoli puo' farsi luogo quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica delle borgate o frazioni e sostengano almeno la meta' dei tributi locali in esse applicati. La indicata questione di legittimita' non puo' porsi in riferimento al citato precetto costituzionale le cui disposizioni, e cioe' tanto la riserva di legge, quanto l'obbligo di sentire le popolazioni interessate non si riferiscono al legislatore nazionale, ma esclusivamente a quello regionale e diverranno operanti solo quando gli organi legislativi della Regione verranno creati e inizieranno a funzionare.
Massima n. 14401
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, di quelle parti degli artt. 33 e 34 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che riconoscono il diritto di iniziativa del procedimento di modificazione delle circoscrizioni territoriali ai cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la meta' del carico dei tributi locali in esse applicati. Tale previsione e' in contrasto col principio democratico di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge perche' comporta una ingiustificabile restrizione della nozione dei soggetti interessati ai provvedimenti relativi alle variazioni delle circoscrizioni comunali. I provvedimenti riguardanti la costituzione di una borgata o frazione in comune distinto o il distacco dal comune cui appartiene e la aggregazione ad un comune contermine interessano indubbiamente tutti i cittadini residenti nella borgata o frazione e percio', nella valutazione della convenienza ed opportunita' di siffatti provvedimenti l'elemento da prendere in considerazione e' la volonta' dei frazionisti. A tale esigenza non sono conformi le norme censurate le quali, riconoscendo l'iniziativa del procedimento ai soli contribuenti scritti nei ruoli dei tributi locali applicati nelle borgate o frazioni, anziche' agli elettori ossia a tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle dette borgate o frazioni, determina una disparita' di trattamento fra i cittadini interessati ai provvedimenti in questione, basata nel censo e quindi in evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 14402
Alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., di quelle parti degli artt. 33 e 34 del T.U. della legge comunale e provinciale, - approvate con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 -, che riconoscono il diritto di iniziativa del procedimento di modificazione delle circoscrizioni territoriali ai soli cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengono almeno la meta' del carico dei tributi locali in esse applicati, anziche' alla maggioranza dei cittadini elettori, che sono poi tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle dette borgate o frazioni, consegue, ai sensi dell'art. 27, seconda parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 35 dello stesso T.U. limitatamente alla parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente, anziche' a qualsiasi elettore, la facolta' di fare opposizione alle deliberazioni dei consigli comunali relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 117 e 133, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del suddetto testo unico limitatamente alle parti in cui riconoscono il diritto di iniziativa del procedimento di modificazione delle circoscrizioni territoriali ai cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali in esse applicati, anziché alla maggioranza dei cittadini elettori;
dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 limitatamente alla parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente anziché a qualsiasi elettore la facoltà di fare opposizione alle deliberazioni dei consigli comunali relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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