Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1969

Corte cost., sent. 17 marzo 1969, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1969
Data di deposito
17 marzo 1969
Data di decisione
27 febbraio 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 330, codice penale
  • art. 19, legge n. 563 del 3 aprile 1926
  • art. 81, lett.e), decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 14376

L'art. 330 del codice penale, che punisce l'abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori, non costituisce mera recezione dell'art. 19 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Non potendo percio' essere considerato esclusivamente come una derivazione dell'ideologia corporativa della quale tale legge fu tipica espressione (come risulta anche dalla circostanza che l'abbandono dell'ufficio effettuato previo concerto in numero di tre o piu' persone era punito anche dal codice del 1889), l'art. 330 non puo' ritenersi abrogato per effetto dell'abolizione dell'ordinamento corporativo, tanto piu' che la genericita' della sua formulazione lo rende applicabile anche a fatti di abbandono collettivo del lavoro i quali non abbiano finalita' rivendicative degli interessi economici di coloro che l'effettuano. Cfr.: 29/1960.

Massima n. 14377

Allorche' si renda necessario per decidere della loro applicabilita' alle leggi denunciate, la Corte costituzionale puo' accertare quali siano i limiti del diritto di sciopero che sono previsti dall'art. 40 della Costituzione e la cui determinazione e' demandata al legislatore. Quest'ultimo infatti non puo' esercitare tale suo potere in modo tale da ledere altri principi costituzionali, indirizzati alla tutela o di beni singoli, pari ordinati rispetto a quelli affidati all'autotutela di categoria, oppure alle esigenze necessarie ad assicurare la vita stessa della comunita' e dello Stato. Ne' puo' ammettersi che l'intervento della Corte si renda possibile solo dopo che il potere predetto sia stato esercitato ed in confronto della legge a tale scopo emanata, perche', a parte l'assurdo di un diritto suscettibile di svolgersi per un tempo indeterminato all'infuori di ogni limite, il vincolo a carico del legislatore, proveniente da una fonte sopraordinata, com'e' la Costituzione, precede e condiziona la sua attivita'. Il compito affidato alla Corte, tuttavia, non puo' spingersi al di la' della determinazione del criterio generale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 40 della Costituzione: compete invece al giudice di merito procedere all'applicazione del criterio stesso ai casi concreti, in base alla valutazione di tutti gli elementi che, nelle singole situazioni, concorrono a far decidere circa l'appartenenza a categorie per le quali il riconoscimento del diritto all'astensione collettiva dal lavoro rischi di compromettere funzioni o servizi da considerare essenziali per il loro carattere di preminente interesse generale, ai sensi della Costituzione. Cfr.: 123/1962.

Massima n. 14378

La tesi enunciata dalle ordinanze di rimessione secondo cui l'art. 40 della Costituzione, prevedendo solo limitazioni all'esercizio del diritto, non tollera che esse si estendano alla sua titolarita', si dimostra inesatta sulla base dell'osservazione che queste ultime sono necessariamente collegate alle prime. Infatti, una volta ammesso, com'e' indubbio, che la liberta' di sciopero, per rimanere nell'ambito corrispondente al suo oggetto, di liberta' di non fare, deve svolgersi in modo da non ledere altre liberta' costituzionalmente garantite, com'e' quella consentita a quanti non aderiscono allo sciopero, di continuare nel loro lavoro, o altri diritti ugualmente protetti, quale quello di poter continuare a fruire dei beni patrimoniali privati o di appartenenza pubblica senza che essi siano esposti al pericolo di danneggiamenti o ad occupazioni abusive, se ne deve dedurre che, gia' pur sotto questo circoscritto punto di vista, non sia contestabile l'esigenza di limitare il diritto in parola per coloro cui siano demandati compiti rivolti ad assicurare il rispetto degli interessi che potrebbero riuscire compromessi da scioperanti indotti a sostenere le proprie ragioni con intimidazioni o violenze, e rispetto a cui si rende indispensabile l'impiego di congrui mezzi di prevenzione e di repressione. Rilievo ancora maggiore assumono le prospettate esigenze garantiste quando si abbia riguardo ai valori fondamentali legati all'integrita' della vita e della personalita' dei singoli, la cui salvaguardia, insieme a quella della sicurezza verso l'esterno, costituisce la prima ed essenziale ragion d'essere dello Stato. Cfr.: 123/1962, 124/1962.

Massima n. 14379

All'ammissibilita' di limiti soggettivi all'esercizio del diritto di sciopero non osta l'art. 3 della Costituzione, dato che l'eguaglianza nel godimento dei diritti puo' farsi valere fino a quando sussista parita' di situazioni e tale presupposto non si verifica per i preposti ad organi e per gli appartenenti a corpi che importano l'assoggettamento dei medesimi a quei particolari doveri ai quali e' legato il conseguimento della finalita' di tutela di quei valori fondamentali la cui salvaguardia costituisce la prima ed essenziale ragion d'essere dello Stato.

Massima n. 14380

Anche ad ammettere che la liberta' di associazione di categoria, per coloro il cui rapporto di lavoro non sia regolato dalla contrattazione collettiva, trovi fondamento nell'art. 39 della Costituzione, e non debba piuttosto farsi discendere dal principio consacrato nell'art. 18 della medesima, e pur tenendo presente quanto la Corte ha statuito con le due sentenze n. 29 del 1960 e n. 141 del 1967, secondo cui la liberta' di organizzazione sindacale trova il suo necessario corollario nella liberta' di azione, non puo' senz'altro farsene discendere in ogni caso una sua indiscriminata pienezza di esercizio, giacche' anche la stessa liberta' di azione, considerata in se' e nel sistema, non puo' non risultare limitata. Alla stregua del criterio delineato va altresi' inteso l'art. 81, lett. e), della legge delegata n. 3 del 1957. Cfr.: 29/1960, 141/1967.

Massima n. 14381

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 330, primo e secondo comma, del codice penale, limitatamente all'applicabilita' di esso allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi carattere di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione. Cfr.: 123/1962, 124/1962.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 330, primo e secondo comma, del Codice penale, limitatamente all'applicabilità allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi caratteri di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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