Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1969

Corte cost., sent. 20 febbraio 1969, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1969
Data di deposito
20 febbraio 1969
Data di decisione
13 febbraio 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 3151

Le considerazioni svolte nella sentenza 8 marzo 1962, n. 20, sarebbero gia' sufficienti ad escludere che gli obblighi imposti al fallito dall'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), di presentarsi personalmente, ogni qual volta ne sia richiesto, al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, obblighi per loro natura puntuali e strettamente circoscritti nel tempo, rientrino tra le limitazioni della liberta' personale o di quella di circolazione e soggiorno, vietate dagli artt. 13 e 16 della Costituzione, fuori delle ipotesi, delle condizioni e delle forme rispettivamente previste.

Massima n. 3152

Gli obblighi imposti al fallito dall'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), di presentarsi personalmente, ogni qual volta ne sia richiesto, al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori configurano una ipotesi di prestazioni personali, che a norma dell'art. 23 della Costituzione, possono dalla legge essere validamente imposte per soddisfare interessi considerati meritevoli di particolare tutela, e costituzionalmente rilevanti, come sono, nella specie, gli interessi di giustizia inerenti alla procedura fallimentare, della quale il fallito e' il soggetto passivo ed alla base della quale si pone, comunque, un atto del giudice, qual'e' appunto la sentenza dichiarativa di fallimento.

Massima n. 3153

Avendo la presentazione del fallito carattere strumentale rispetto alle esigenze della procedura in corso, e' dalla legge stessa che si ricavano, anche se implicitamente, i limiti della discrezionalita' degli organi del fallimento nel prescriverla di volta in volta quando sia necessaria, tanto e' vero che, in caso di legittimo impedimento, il fallito puo' essere autorizzato dal giudice a farsi rappresentare da un mandatario speciale, per cui non puo' dirsi violato il principio della riserva di legge posto a garanzia del cittadino dall'art. 23 della Costituzione secondo l'interpretazione costantemente affermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Massima n. 3154

Sotto il profilo della strumentalita' rispetto all'esigenza di soddisfare interessi considerati meritevoli di particolare tutela, e costituzionalmente rilevanti, l'obbligo di presentazione del fallito agli organi fallimentari non ha natura diversa dal dovere, che grava su ogni cittadino, di prestare testimonianza in giudizio, o dagli obblighi che possono essere imposti nelle ipotesi di cui all'art. 652 del codice penale (in ordine ai quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 9 luglio 1959, ebbe a dichiarare non fondata una questione di legittimita' costituzionale sollevata con riferimento all'art. 13), o dall'obbligo di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza previsto dall'art. 15 del t.u. del 1931 (questo pure ritenuto, con sentenza 24 aprile 1967, n. 52, non contrastante con l'art. 13), od anche, sopra un piano diverso, da quelli autorizzati dall'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, giudicati a loro volta non incompatibili, tra l'altro, con gli artt. 13 e 16 della Costituzione (sentenza 15 marzo 1960, n. 12).

Massima n. 3155

L'adempimento di obblighi, quali quello inerente al fallito di presentarsi personalmente ogni qual volta ne sia richiesto agli organi fallimentari, implica ovviamente come conseguenza la limitazione di attivita' che il soggetto cui sono imposti potrebbe altrimenti svolgere liberamente ed a suo pieno arbitrio, poiche' sempre e per definizione l'imposizione di prestazioni personali comporta - in fatto - conseguenze del genere; ma nel caso in esame tali limitazioni, mentre da un lato sono funzionalizzate ad una procedura giudiziaria e derivano ope legis dalla sentenza dichiarativa di fallimento, d'altro lato non incidono direttamente nell'ambito delle fattispecie tipiche garantite dagli artt. 13 e 16 della Costituzione. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 49 ed all'art. 220 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), concernente l'obbligo del fallito di presentarsi personalmente agli organi fallimentari ogni qual volta ne sia richiesto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, contenente norme in materia di fallimento, sollevata con ordinanza 10 marzo 1967 del pretore di Saronno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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