Corte costituzionale
Sentenza n. 16/1969
Corte cost., sent. 17 febbraio 1969, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/1969
- Data di deposito
- 17 febbraio 1969
- Data di decisione
- 12 febbraio 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 2243, codice civile
- art. 2109, codice civile
- art. 10, legge n. 339 del 2 aprile 1958
Parametri
Massime
Massima n. 3127
Anche quando venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una disposizione di legge che enuncia un dato principio in linea generale, non si puo' non provvedere separatamente in ordine alle altre disposizioni di legge che, pur se applicative di quel principio, abbiano nel sistema una propria individualita' ed una propria giuridica esistenza (applicazione in tema di questione concernente l'art. 2243 c.c. in relazione alla gia' risolta questione in tema di art. 2109 c.c.).
Massima n. 3128
E' illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 2243 del codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterotto servizio", in quanto introduce un limite al diritto alle ferie del lavoratore domestico non consentito dalla citata norma costituzionale.
Massima n. 3129
L'art. 36 della Costituzione attribuisce ad ogni lavoratore, e quindi anche al lavoratore domestico che svolga le proprie prestazioni per meno di quattro ore giornaliere, il diritto ad un periodo di ferie annuali da usufruire entro l'anno e non dopo un anno di lavoro.
Massima n. 3130
Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2243 c.c., limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterotto servizio" non consegue, a sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge n. 339 del 1958, limitatamente allo stesso inciso. Infatti, le norme di codesta legge tutelano compiutamente l'esigenza che al lavoratore domestico sia assicurato un periodo di ferie retribuite entro l'anno in cui si esplica il rapporto di lavoro (art. 10, commi primo e quarto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE.
Testo integrale
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