Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1969

Corte cost., sent. 17 febbraio 1969, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1969
Data di deposito
17 febbraio 1969
Data di decisione
12 febbraio 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:16

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3127

Anche quando venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una disposizione di legge che enuncia un dato principio in linea generale, non si puo' non provvedere separatamente in ordine alle altre disposizioni di legge che, pur se applicative di quel principio, abbiano nel sistema una propria individualita' ed una propria giuridica esistenza (applicazione in tema di questione concernente l'art. 2243 c.c. in relazione alla gia' risolta questione in tema di art. 2109 c.c.).

Massima n. 3128

E' illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 2243 del codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterotto servizio", in quanto introduce un limite al diritto alle ferie del lavoratore domestico non consentito dalla citata norma costituzionale.

Massima n. 3129

L'art. 36 della Costituzione attribuisce ad ogni lavoratore, e quindi anche al lavoratore domestico che svolga le proprie prestazioni per meno di quattro ore giornaliere, il diritto ad un periodo di ferie annuali da usufruire entro l'anno e non dopo un anno di lavoro.

Massima n. 3130

Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2243 c.c., limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterotto servizio" non consegue, a sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge n. 339 del 1958, limitatamente allo stesso inciso. Infatti, le norme di codesta legge tutelano compiutamente l'esigenza che al lavoratore domestico sia assicurato un periodo di ferie retribuite entro l'anno in cui si esplica il rapporto di lavoro (art. 10, commi primo e quarto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Testo integrale

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