Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1969

Corte cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 158

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
158/1969
Data di deposito
22 dicembre 1969
Data di decisione
11 dicembre 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:158

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione siciliana del 17 luglio 1969
  • art. 6, legge della Regione siciliana del 17 luglio 1969

Parametri

Massime

Massima n. 3482

L'art. 5 della legge regionale siciliana 17 luglio 1969 si deve intendere nel senso che le disposizioni ivi contenute attribuiscono una preferenza assoluta per l'esercizio di attivita' professionale presso il laboratorio del restauro di Palermo a coloro che, gia' diplomati nell'Istituto centrale per il restauro di Roma con borsa triennale di studio conferita dalla Regione, abbiano stabile dimora in un comune della Regione. L'elemento residenza viene cosi' ad assumere in ogni caso la priorita' su ogni altra valutazione comparativa di merito e si risolve in un privilegio che incide illegittimamente sul principio fondamentale di eguaglianza di tutti i cittadini nell'unita' del territorio nazionale, non potendosi considerare razionale sotto il profilo della legittimita' costituzionale, la prevalenza assoluta accordata in materia di assunzioni impiegatizie a situazioni estrinseche di residenza su situazioni intrinseche di merito.

Massima n. 3483

La giurisprudenza di questa Corte, nel segnare i limiti del potere del legislatore regionale di provvedere nella materia indicata nell'art. 120 della Costituzione in relazione con l'art. 51 ha statuito che detti limiti non possono essere superati ove, senza necessita', mediante discipline differenziate, venga intaccato il principio fondamentale di uguaglianza di tutti i cittadini nella unita' del territorio nazionale. Possono bensi' darsi discriminazioni, ma debbono corrispondere a situazioni diversificate, connesse con l'esistenza di particolari e razionali motivi di piu' idonea organizzazione di servizi Cfr.: sentt. nn. 15 del 1960; 13 del 1961; 12 e 86 del 1963.

Massima n. 3484

La legge regionale siciliana 17 luglio 1969 ha disposto (art. 6) che il prelievo delle somme necessarie per l'attuazione dei fini della legge stessa debba essere effettuata dagli stanziamenti compresi nel fondo speciale di bilancio riguardante gli oneri per provvedimenti legislativi in corso per il 1969, nella quale categoria e' venuto cosi' ad inserirsi lo specifico stanziamento in esame, che va riferito ad un impegno di spesa di complessivi trenta milioni, per sua natura di durata poliennale (tre anni di concessione per ciascun borsista nello spazio di dieci anni), e che trova l'intera sua copertura nel quadro globale di oltre quattro miliardi riservati al detto fondo speciale. E' pertanto rispettato l'obbligo imposto al legislatore dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, non potendosi attribuire rilievo in contrario all'omessa indicazione del provvedimento in esame nell'elenco allegato alla legge di bilancio regionale, relativo ai provvedimenti di cui al detto fondo speciale, giacche' l'elenco medesimo si riferisce ad una situazione legislativa ancora fluida, e non puo' avere, nel momento in cui e' stato compilato, che un valore indicativo, ancora suscettibile di integrazioni e non vincolato in senso assoluto.

Massima n. 3485

E' vero che l'indicazione della fonte e del modo di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per sostenere nuove o maggiori spese pubbliche, deve essere contenuta non nella legge formale di approvazione del bilancio ma nella legge sostanziale istitutiva dei servizi da cui dette spese derivano (art. 81, terzo e quarto comma della Costituzione estensibile, com'e' pacifico, anche al legislatore regionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana sulla istituzione di una borsa di studio per allievi siciliani presso l'Istituto centrale del restauro in Roma, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 17 luglio 1969, nella parte in cui, senza valutazione del merito comparativo, accorda titolo preferenziale assoluto per l'utilizzazione nel Laboratorio di restauro in Palermo, ai soli aspiranti aventi stabile dimora in un Comune della Regione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della predetta legge, sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento all'art. 81, comma quarto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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