Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1969
Corte cost., sent. 26 giugno 1969, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1969
- Data di deposito
- 26 giugno 1969
- Data di decisione
- 19 giugno 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 1610 del 14 novembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 3318
L'obbligo di notificare il ricorso presentato al pretore soltanto a coloro che nel ventennio antecedente hanno trascritto contro l'istante domanda giudiziale non perenta di rivendica della proprieta' o di altri diritti reali di godimento sul fondo e non anche a qualsiasi altro interessato ed, in particolare, a chi dal catasto risulti proprietario del fondo stesso, trova fondamento e logica spiegazione nel fatto che i primi hanno manifestato la volonta' di contrastare il diritto di chi vuole acquistare la proprieta' per usucapione, mentre cio' non puo' dirsi per quelle persone delle quali siano ignote l'esistenza e la pretesa. La trascrizione dell'atto di rivendica della proprieta', cioe', da' luogo ad una diversita' di situazioni, atta a giustificare razionalmente il trattamento differenziato.
Massima n. 3319
La possibilita' del diritto di difesa, non e' compromessa ne' dal sistema di pubblicita' (affissione del ricorso negli albi del Comune e della pretura, pubblicazione nel foglio degli annunzi legale della provincia), ne' dal termine perentorio (novanta giorni) stabilito per la opposizione al decreto del pretore. E' consentito, infatti, al legislatore di regolare il modo di esercizio del suddetto diritto con norme particolari che rispondano alla specialita' del procedimento ed alle finalita' che con esso si vogliono raggiungere. E la disciplina adottata risulta razionale e sufficiente, se si tengono nel debito conto siffatte finalita': instaurare per piccoli fondi - anche ai fini della effettiva possibilita' del ricorso al credito agrario - una procedura di facile attuazione e poco costosa, che consente di ottenere in breve tempo il riconoscimento del diritto di proprieta' acquistato in forza di un titolo idoneo, oppure per usucapione, sanando le irregolarita' di intestazioni catastali antiche e confuse. Sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 1989.
Massima n. 3320
Anche se la legge non prescrive la motivazione per il decreto con il quale il pretore accoglie l'istanza, l'obbligo di motivare ben sussiste ugualmente, derivando dal fatto che nella specie trattasi di provvedimento giurisdizionale e, nel silenzio della legge, la norma deve essere interpretata nel senso conforme ai principi generali dell'ordinamento giuridico e al precetto dell'art. 111 della Costituzione.
Massima n. 3321
L'art. 4 della legge 14 novembre 1962 n. 1610 (Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta' in favore della piccola proprieta' rurale) non e' in contrasto con i principi sanciti negli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1610 (Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale) sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione con ordinanza del 31 maggio 1967 del pretore di Ischia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI.
Testo integrale
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