Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1968

Corte cost., sent. 5 luglio 1968, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
85/1968
Data di deposito
5 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935

Parametri

Massime

Massima n. 2927

L'art. 24, primo comma della Costituzione, concerne, in via generale, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. Esso pur non esigendo che la legge ordinaria disciplini l'esercizio di detta tutela con uniformita' di requisiti ed effetti, e pur non vietando che siano stabiliti termini di decadenza e di prescrizione, richiede tuttavia che non siano imposti oneri tali da compromettere irreparabilmente la tutela la medesima.

Massima n. 2928

Mentre l'art. 24, primo comma, della Costituzione e' diretto a garantire, in via generale, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, l'art. 113, concerne la sola tutela contro gli atti della pubblica Amministrazione, senza esclusioni o limitazioni di particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti amministrativi.

Massima n. 2929

I precetti contenuti nell'art. 38 della Costituzione sono volti ad assicurare ai lavoratori infortunati e, indirettamente, ai loro superstiti le provvidenze assistenziali menzionate nello stesso articolo.

Massima n. 2930

In riferimento ai precetti di cui agli artt. 24 e 38 della Costituzione e' illegittimo l'art. 28 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), nella parte in cui stabilisce che i superstiti del lavoratore (deceduto a causa dell'infortunio dopo la liquidazione dell'indennita' per inabilita' permanente), al fine di ottenere la rendita, preveduta dalla legge a loro favore, devono, a pena di decadenza, proporre la domanda entro un mese dalla data della morte. Si deve infatti disconoscere la congruita' di detto termine, in quanto la sua decorrenza e' prevista dalla norma sopra citata dalla data del decesso del lavoratore, prescindendo dal fatto che la relativa notizia sia tempestivamente pervenuta agli interessati. Nella specie la Corte ha precisato che la non congruita' del termine e piu' evidente sia dalla possibilita' che la morte dell'assicurato sia avvenuta in localita' diversa da quella della di lui abituale residenza, sia per il fatto che l'evento siasi verificato in circostanze tali da rendere difficile l'accertamento da parte della stessa pubblica autorita'. (Nella valutazione della congruita' del termine occorre altresi' che si tenga conto del turbamento di carattere psicologico ed affettivo che la morte di un congiunto suscita, di norma, nell'ambito della famiglia, con ripercussioni sull'attivita' che i superstiti devono svolgere sollecitamente, per salvaguardare i loro interessi patrimoniali, conseguenti all'evento luttuoso, attivita' che puo' trovare maggiore difficolta' di espletamento anche nell'eventuale scarsa conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari da parte degli stessi interessati).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 28 del decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali) nella parte in cui stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa dell'infortunio, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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