Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1968

Corte cost., sent. 5 luglio 1968, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/1968
Data di deposito
5 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, regio decreto legge n. 2 del 9 gennaio 1940
  • legge n. 762 del 19 giugno 1940
  • art. 18, decreto-legge n. 799 del 3 maggio 1948
  • legge n. 1016 del 7 giugno 1937
  • art. 22, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936

Parametri

Massime

Massima n. 2925

All'imposta generale sull'entrata non sono applicabili ne' la norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E che esclude dalla competenza della autorita' giudiziaria le questioni relative all'estimo catastale, ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli; ne' la norma dell'art. 22 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937 n. 1016, e modificato con R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2013, che mantiene la competenza dell'autorita' giudiziaria su ogni controversia che non si riferisca a semplice estinzione di redditi. E cio' perche' i suddetti artt. 6 e 22, riguardano le imposte dirette, mentre l'I.G.E. e' una imposta indiretta. Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi relativi all'I.G.E., le norme da applicare sono l'art. 52 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762, il quale, senza enunciare alcuna limitazione, espressamente stabilisce che contro l'ordine dell'Intendente di finanza e contro il decreto del Ministro per le finanze e' consentito gravame dinanzi all'autorita' giudiziaria in sede civile; l'art. 18 del D.L. 9 maggio 1948, n. 799, affidando alle Commissioni tributarie distrettuali e provinciali la risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all'applicazione della imposta sull'entrata corrisposta mediante abbonamento, mantiene implicitamente ferma la competenza del giudice ordinario per le controversie relative alla imposta corrisposta mediante marche o versamenti in conto corrente postale comprese quelle di estimazione semplice; e l'art. 28 del R.D.L. 7 agosto 1936, n.1639, che conferma le disposizioni vigenti (e cioe' quelle relative alla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria), per quanto concerne la risoluzione delle controversie in materia di tassa scambi, che in epoca successiva e' stata sostituita dalla imposta sull'entrata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762 (istituzione dell'I.G.E.); 22 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016, e modificato con R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2013 (riforma degli ordinamenti tributari); e 18 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799 (provvedimenti in materia di I.G.E.), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113 della Costituzione, con ordinanza 23 giugno 1966 del Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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