Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1968
Corte cost., sent. 27 giugno 1968, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1968
- Data di deposito
- 27 giugno 1968
- Data di decisione
- 20 giugno 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:75
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 36, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 2915
Benche' la norma contenuta nell'art. 2120, Codice civile, nella parte in cui esclude che sia dovuta l'indennita' di anzianita' in caso di dimissioni volontarie o di colpa del prestatore di lavoro, sia stata abrogata dall'art. 9, legge 15 luglio 1966, n. 604, la questione di costituzionalita' sollevata rispetto ad essa e' rilevante rispetto ai giudizi relativi ai fatti anteriori al 7 agosto 1966, poiche' la nuova norma e' entrata in vigore soltanto in questa data, ed e' conseguentemente ammissibile la sua proposizione alla Corte costituzionale. Conforme: rif. 1/1959, 4/1959 etc.
Massima n. 2916
L'art. 2120, primo comma, Codice civile, nella parte in cui esclude che sia dovuta l'indennita' di anzianita' in caso di dimissioni volontarie o di colpa del prestatore di lavoro, viola (oltre che l'art. 36, anche) l'art. 3 della Costituzione, per la discordanza della disciplina che da esso risulta con quella vigente per i rapporti di lavoro di diritto pubblico e per gli altri di diritto privato regolati dalla successiva legge 15 luglio 1966, n. 604.
Massima n. 2917
L'indennita' di anzianita' riveste carattere retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto allo scopo di agevolare al lavoratore il superamento delle difficolta' economiche, possibili ad insorgere per venir meno al salario. Il relativo diritto deve farsi discendere dai principi consacrati nell'art. 36 della Costituzione: e' conseguentemente illegittimo l'art. 2120, primo comma, Codice civile, nella parte in cui esclude che sia dovuta l'indennita' di anzianita' in caso di dimissioni volontarie o di colpa del prestatore di lavoro. Conforme: rif. 78/1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennità proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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