Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1968

Corte cost., sent. 19 dicembre 1968, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1968
Data di deposito
19 dicembre 1968
Data di decisione
16 dicembre 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:126

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3035

Per l'unita' familiare costituisce indubbiamente un pericolo sia l'adulterio del marito sia quello della moglie; ma quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni piu' gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti. Pertanto, i commi primo e secondo dell'art. 559 del codice penale sono viziati di illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto sanciscono una deroga al principio di eguaglianza dei coniugi non essenziale per la garanzia dell'unita' familiare, ma risolventesi, piuttosto, per il marito, in un privilegio; e questo, come tutti i privilegi, viola il principio di parita'.

Massima n. 3036

L'art. 3 Cost., che tende ad escludere privilegi e disposizioni discriminatorie tra i cittadini, prende in considerazione l'uomo e la donna come soggetti singoli, che, nei rapporti sociali, godono di eguali diritti ed eguali doveri. Esso tutela la sfera giuridica della donna ponendola in condizioni di perfetta eguaglianza con l'uomo rispetto ai diritti di liberta', alla immissione nella vita pubblica, alla partecipazione alla vita economica ed ai rapporti di lavoro ecc.. E la differenza di sesso e' richiamata nel detto articolo con riferimento ai diritti e doveri dei cittadini nella vita sociale, e non anche con riferimento ai rapporti di famiglia.

Massima n. 3037

I rapporti fra coniugi sono disciplinati invece dall'art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio, afferma l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e dispone che questa eguaglianza possa subire limitazioni soltanto a garanzia dell'unita' familiare. Nel sancire dunque sia l'eguaglianza fra i coniugi, sia l'unita' familiare, la Costituzione proclama la prevalenza dell'unita' sul principio di eguaglianza, ma solo se e quando un trattamento di parita' tra i coniugi la ponga in pericolo. Come e' stato precisato nella precedente giurisprudenza di questa Corte, non vi e' dubbio che, fra i limiti al principio di eguaglianza, siano da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorita' a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza dell'unita' familiare e della posizione della famiglia nella vita sociale. Cio' indubbiamente autorizza il legislatore ad adottare, a garanzia dell'unita' familiare, talune misure di difesa contro influenze negative e disgregatrici.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 559 del Codice penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Testo integrale

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