Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1968

Corte cost., sent. 9 dicembre 1968, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
124/1968
Data di deposito
9 dicembre 1968
Data di decisione
4 dicembre 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge della Regione siciliana n. 11 del 1° febbraio 1963
  • art. 4, comma 1, legge della Regione siciliana n. 2 del 23 febbraio 1962
  • art. 31, legge della Regione siciliana n. 2 del 23 febbraio 1962
  • art. 6, comma 2, legge della Regione siciliana n. 11 del 1° febbraio 1963
  • art. 6, comma 1, legge della Regione siciliana n. 11 del 1° febbraio 1963
  • art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana n. 2 del 23 febbraio 1962
  • art. 4, comma 3, legge della Regione siciliana n. 2 del 23 febbraio 1962
  • legge della Regione siciliana n. 25 del 5 ottobre 1965

Parametri

Massime

Massima n. 3031

Dal riconoscere alla pensione il carattere di quota di retribuzione del lavoro prestato in precedenza deriva che la mancanza di una attuale prestazione di lavoro non puo' influire sulla misura della pensione stessa, nel senso che debba essere necessariamente inferiore, anche dopo un congruo numero di anni di servizio, alla retribuzione del servizio attivo, purche' proporzionata alla complessiva entita' del lavoro prestato.

Massima n. 3032

La disciplina del trattamento pensionistico non deve esser tale da turbare il buon andamento della pubblica Amministrazione.

Massima n. 3033

Il principio enunciato nell'art. 97 della Costituzione non riguarda esclusivamente l'organizzazione interna dei pubblici uffici, ma si estende alla disciplina del pubblico impiego, in quanto possa influire sull'andamento dell'Amministrazione.

Massima n. 3030

L'applicazione al trattamento pensionistico dell'art. 36 della Costituzione, che si connette al carattere retributivo della pensione, richiede che sia assicurata al pensionato e alla sua famiglia, come all'impiegato in servizio attivo, "un'esistenza libera e dignitosa". Appartiene alle valutazioni del legislatore ordinario disporre i mezzi per attuare tale principio, applicando in ogni caso il criterio della proporzionalita' rispetto alla qualita' e quantita' del lavoro prestato durante il servizio attivo; ne' la discrezionalita' del legislatore trova un limite nelle richiamate norme costituzionali, nel senso che egli non possa prevedere che, in casi determinati, il trattamento pensionistico venga economicamente a eguagliarsi al trattamento di servizio attivo, ed eventualmente, sempre in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, possa essere migliore di quello goduto al momento della cessazione del servizio.

Massima n. 3025

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo, secondo e terzo comma, e dell'art. 31 della legge regionale siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione), con le modifiche ed integrazioni di cui agli artt. 6, primo e secondo comma, e 9 della legge regionale 1x febbraio 1963, n. 11, ed alla legge regionale 5 ottobre 1965, n. 25, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 97 della Costituzione.

Massima n. 3026

Gli eventuali vizi di costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito sono insindacabili nella sede del giudizio di legittimita' costituzionale, che non puo' estendersi alla valutazione della legittima instaurazione del rapporto processuale davanti al giudice a quo.

Massima n. 3027

Al giudizio di merito attiene l'eccezione di mancanza di interesse ad agire: giudizio nel quale la Corte non puo' interferire, salvo che per la verifica del presupposto della rilevanza (sent. n. 24 del 1959).

Massima n. 3028

Non puo' formare oggetto di esame l'esattezza della identificazione dell'oggetto del giudizio principale da parte del giudice a quo.

Massima n. 3029

Le condizioni dell'impiegato in servizio attivo e quelle dell'impiegato in pensione si concretano in situazioni diverse fra loro, a cui corrisponde una diversa disciplina giuridica del rispettivo trattamento (art. 3 Cost.); dal carattere retributivo delle pensioni deriva che il trattamento di quiescenza dev'essere proporzionale alla qualita' e alla durata del lavoro prestato; non deriva che tale trattamento debba essere necessariamente e in ogni caso inferiore al trattamento di servizio attivo.

Massima n. 15204

La scelta tra l'applicazione del congegno della scala mobile all'intera pensione o a una quota di essa, vale a dire, la scelta tra un adeguamento della pensione al costo della vita che mantenga le posizioni pensionistiche iniziali, corrispondenti al servizio prestato, o che invece riduca le distanze fra esse, corrisponde a valutazioni di politica legislativa e finanziaria, sottratte all'esame della Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo, secondo e terzo comma, e dell'art. 31 della legge regionale siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (norme per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale della Regione), con le modifiche ed integrazioni di cui agli artt. 6, primo e secondo comma, e 9 della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11, ed alla legge regionale 5 ottobre 1965, n. 25, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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