Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1968

Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
113/1968
Data di deposito
19 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:113

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3003

Non violano l'art. 27 della Costituzione le norme che stabiliscono la perdita del diritto a pensione come pena accessoria, giacche' la pena pecuniaria non contrasta di per se' con la funzione rieducatrice (e cio' anche quando, come risulta dalla precedente sentenza n. 67 del 1963, la pena stessa sia prevista in misura fissa).

Massima n. 3004

Le norme che stabiliscono la perdita del diritto alla pensione di guerra in caso di sopravvenuta indegnita' non violano l'art. 38 della Costituzione, poiche' a differenza di quanto avviene per le pensioni assegnate in dipendenza di rapporti di lavoro, che rivestano indole previdenziale, quelle di guerra hanno diverso fondamento, prescindendo sia dalla situazione lavorativa di chi sia stato colpito da danno alla persona in conseguenza di evento bellico, sia dallo stato di bisogno in cui egli venga a trovarsi. Alle pensioni di guerra e' da riconoscere lo stesso carattere di indennizzo proprio del risarcimento dei danni di guerra.

Massima n. 3005

Contrastano col principio di eguaglianza le norme che stabiliscono la perdita della pensione di guerra per sopravvenuta indegnita' conseguente a condanna penale, risultando ingiustificata la differenza di trattamento che si e' venuta a determinare rispetto alla disciplina delle pensioni ordinarie in conseguenza delle sentenze di questa Corte n. 3 del 1966 e n. 78 del 1967 e, con effetti piu' generali, della legge n. 424 del 1966, caratterizzata dall'esclusione di qualsiasi influenza sul conferimento e sul mantenimento dei trattamenti di quiescenza a favore dei pubblici dipendenti delle condanne ad essi inflitte, quale che sia il reato che le ha determinate, anche il piu' gravemente lesivo dei supremi interessi dello Stato. Tale irragionevole diversita' di trattamento si manifesta in particolare nella distinzione che ne deriva fra i militari di carriera e quelli non professionali per il fatto che i primi, in quanto forniti di pensione privilegiata ordinaria in funzione di pensione di guerra (ex art. 637 legge n. 313 del 1968), conservano il relativo diritto dopo la condanna a reati, pur se tali da importare degradazione o destituzione, mentre i secondi, in dipendenza degli stessi fatti o di fatti delittuosi assai meno gravi, ne vengono privati. Ed ancora piu' incongrua appare la disarmonia che viene a verificarsi, nell'attuale sistema, nei riguardi della stessa categoria dei militari non di carriera, poiche', mentre prevede la revoca della pensione di guerra per sopravvenuta indegnita' del beneficiario, conserva poi quella privilegiata ordinaria di cui sia fornito colui al quale siano applicate sanzioni penali analoghe a quelle addebitabili all'altro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra;

2) dell'art. 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra;

3) dell'art. 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

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