Corte costituzionale
Sentenza n. 113/1968
Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/1968
- Data di deposito
- 19 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:113
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, legge n. 648 del 10 agosto 1950
- art. 28, comma 2, codice penale
- art. 102, legge n. 313 del 18 marzo 1968
- art. 28, comma 2, n.5, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 3003
Non violano l'art. 27 della Costituzione le norme che stabiliscono la perdita del diritto a pensione come pena accessoria, giacche' la pena pecuniaria non contrasta di per se' con la funzione rieducatrice (e cio' anche quando, come risulta dalla precedente sentenza n. 67 del 1963, la pena stessa sia prevista in misura fissa).
Massima n. 3004
Le norme che stabiliscono la perdita del diritto alla pensione di guerra in caso di sopravvenuta indegnita' non violano l'art. 38 della Costituzione, poiche' a differenza di quanto avviene per le pensioni assegnate in dipendenza di rapporti di lavoro, che rivestano indole previdenziale, quelle di guerra hanno diverso fondamento, prescindendo sia dalla situazione lavorativa di chi sia stato colpito da danno alla persona in conseguenza di evento bellico, sia dallo stato di bisogno in cui egli venga a trovarsi. Alle pensioni di guerra e' da riconoscere lo stesso carattere di indennizzo proprio del risarcimento dei danni di guerra.
Massima n. 3005
Contrastano col principio di eguaglianza le norme che stabiliscono la perdita della pensione di guerra per sopravvenuta indegnita' conseguente a condanna penale, risultando ingiustificata la differenza di trattamento che si e' venuta a determinare rispetto alla disciplina delle pensioni ordinarie in conseguenza delle sentenze di questa Corte n. 3 del 1966 e n. 78 del 1967 e, con effetti piu' generali, della legge n. 424 del 1966, caratterizzata dall'esclusione di qualsiasi influenza sul conferimento e sul mantenimento dei trattamenti di quiescenza a favore dei pubblici dipendenti delle condanne ad essi inflitte, quale che sia il reato che le ha determinate, anche il piu' gravemente lesivo dei supremi interessi dello Stato. Tale irragionevole diversita' di trattamento si manifesta in particolare nella distinzione che ne deriva fra i militari di carriera e quelli non professionali per il fatto che i primi, in quanto forniti di pensione privilegiata ordinaria in funzione di pensione di guerra (ex art. 637 legge n. 313 del 1968), conservano il relativo diritto dopo la condanna a reati, pur se tali da importare degradazione o destituzione, mentre i secondi, in dipendenza degli stessi fatti o di fatti delittuosi assai meno gravi, ne vengono privati. Ed ancora piu' incongrua appare la disarmonia che viene a verificarsi, nell'attuale sistema, nei riguardi della stessa categoria dei militari non di carriera, poiche', mentre prevede la revoca della pensione di guerra per sopravvenuta indegnita' del beneficiario, conserva poi quella privilegiata ordinaria di cui sia fornito colui al quale siano applicate sanzioni penali analoghe a quelle addebitabili all'altro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra;
2) dell'art. 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra;
3) dell'art. 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Testo integrale
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