Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1967
Corte cost., sent. 3 luglio 1967, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1967
- Data di deposito
- 3 luglio 1967
- Data di decisione
- 15 giugno 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:78
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto legge n. 1032 del 3 giugno 1938
- regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
- art. 1, regio decreto legge n. 1032 del 3 giugno 1938
- art. 28, codice penale militare di pace
- art. 54, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
- art. 183, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
- art. 54, n.4, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
- art. 183, lett.d, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
- art. 183, lett.c, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
- art. 54, n.6, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 36, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 21 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 4644
Qualora siano state impugnate, in via incidentale, disposizioni che riguardino diverse fattispecie, spetta alla Corte individuare quale siano quelle cui essa deve limitare la propria pronuncia, considerando l'oggetto dei giudizi in cui le questioni sono state proposte e la motivazione delle ordinanze di rimessione. (Nella specie, erano state denunciate, essenzialmente per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari - artt. 54, nn. 4 e 6; 183, lett. b, c e d del T.U. approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, e disposizioni strettamente connesse; art. 1 D.L. 3 giugno 1938, n. 1032; art. 28 Cod. pen. mil. pace - comminanti la perdita del diritto a pensione in conseguenza di condanne penali e l'esclusione della computabilita', ai fini del trattamento pensionistico, del tempo trascorso in attesa di giudizio, seguito da condanna: la Corte ha rilevato che tali disposizioni riguardano anche trattamenti non collegati a rapporto di lavoro, ma ha limitato il proprio giudizio alla normativa dei soli trattamenti conseguenti ad un rapporto di lavoro).
Massima n. 4645
Poiche' la legge 8 giugno 1966, n. 424, la quale ha abrogato tutte le disposizione che prevedevano, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto dei pubblici dipendenti al conseguimento o al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennita' da liquidarsi in consegna della cessazione del rapporto di servizio, dispone all'art. 2 che anche i trattamenti gia' perduti, ridotti o sospesi, "sono ripristinati integralmente" a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge, e percio' a partire dal 6 luglio 1966, conservano rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni abrogate, prospettate prima dell'emanazione di tale legge, allorche' investono diritti maturati anteriormente all'indicata data del 6 luglio 1966.
Massima n. 4646
Gli artt. 54, nn. 4 e 6, 183, lett. b c, e d del T.U. approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70; l'art. 1 D.L. 3 giugno 1938, n. 1032; l'art. 28 Cod. pen. mil. pace, contengono disposizioni le quali ricollegano tutte, e per di piu' in modo notevolmente indifferenziato, la perdita del diritto al trattamento economico, spettante ai lavoratori o ai loro aventi causa, alla cessazione del rapporto di servizio, a fatti penali o a misure disciplinari: tali disposizioni si pongono in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, il quale, vuole in via di principio, assicurato ai lavoratori il compenso ad essi dovuto in corrispettivo del rapporto di servizio. Contrasto non solo gia' rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 1966, a proposito della perdita della pensione a seguito della interdizione dai pubblici uffici, ma avvertito anche dalla coscienza sociale, quale si e' determinata nel clima della vigente costituzione, che considera il lavoro come valore fondamentale della comunita' nazionale, e dal legislatore , che con la legge 8 giugno 1966, n. 424 ha abrogato tutte le disposizioni del genere di quelle impugnate e con l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, ha statuito che l'indennita' di anzianita', prevista dall'art. 2120 del Codice civile, spetta in ogni caso di licenziamento e quindi (contrariamente a quanto disponeva l'art. 2120) anche nel caso di licenziamento dovuto a colpa del lavoratore.
Massima n. 4647
Appare di particolare evidenza il contrasto fra l'art. 36 della Costituzione, il quale vuole, in linea di principio, assicurato ai lavoratori il compenso ad essi dovuto in corrispettivo del rapporto di servizio, e l'art. 54, n. 4, T.U. sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, il quale esclude dalla computabilita' del servizio prestato dal militare, ai fini del conseguimento del periodo utile al conseguimento della pensione o dell'assegno, "il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna", indipendentemente dal tipo e dalla gravita' del reato e, secondo la giurisprudenza, anche se il militare imputato, durante l'attesa del giudizio, abbia prestato regolare servizio. Infatti, a parte ogni altra considerazione, va rilevato che la durata del tempo trascorso in detta attesa puo' subire variazioni anche notevoli in dipendenza ai fattori assolutamente casuali ed estranei alla volonta' ed all'operato del reo.
Massima n. 4648
La disposizione dell'art. 183, lett. d T.U. approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, modif. dall'art. 1 D.L. 3 giugno1938, n. 1032, secondo cui alla destituzione (regolata per gli impiegati civili dagli artt. 84-85 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e per gli operai dagli artt. 41-42 legge 5 marzo 1961, n. 90) o alla perdita del grado militare (regolata dall'art. 29 Cod. pen. mil. pace), puo' seguire la perdita del trattamento di quiescenza in base a una scelta discrezionale dell'amministrazione, e' illegittima per violazione di una riserva di legge. Infatti, venendo in questione la comminazione di una sanzione ulteriore rispetto a quella della destituzione o della perdita del grado, deve avere applicazione il principio della legalita' della pena, ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in base al quale e' necessario che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire.
Massima n. 4649
Viola il principio di eguaglianza, posto nell'art. 3 della Costituzione, la disposizione dell'art. 183 lett. c T.U. sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio 1895 n. 70, in base alla quale il diritto al trattamento di quiescenza si perde totalmente in ogni caso di condanna a qualunque pena, pronunziata secondo i codici militari, che tragga seco la degradazione: l'illegittimita' appare evidente stante l'indifferenziato collegamento della sanzione della perdita del diritto in esame a fatti di natura assai varia, quali sono quelli cui, in base alle vigenti disposizioni, si collega l'effetto della degradazione (art. 28 cit.). Ad uguale soluzione si deve pervenire in riferimento alla disposizione dell'art. 183, lett. b in base alla quale la totale perdita del trattamento di quiescenza viene collegata indiscriminatamente alla condanna a qualunque pena per certe figure di reato (peculato, malversazione, concussione, corruzione, prevaricazione, etc.). Ritenuta l'illegittimita' delle disposizioni che importano la perdita del diritto a pensione a seguito di condanne penali o di misure disciplinari (artt. 54, n. 4 e n. 6; 183, lett. b, c e d del T.U. approvato con R.D. 21 febbraio 1895 n. 70; art. 1 D.L. 3 giugno 1938 n. 1032; art. 28 C.P.M.P.) va dichiarata, ai sensi dell'art. 27, secondo periodo, legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54 n. 6 del citato T.U. delle pensioni civili e militari, in base al quale "il servizio militare prestato prima della condanna che trasse con se' la degradazione" non viene computato ai fini del trattamento di quiescenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni, limitatamente alla parte in cui i diritti ai trattamenti economici dei quali prevedono la perdita traggono titolo da un rapporto di lavoro:
1) art. 54, n. 4 - limitatamente alle parole "ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna" - , e art. 54, n. 6, del T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70;
2) art. 183, lett. b, c, d, dello stesso T.U.;
3) art. 1 del decreto - legge 3 giugno 1938, n. 1032, contenente norme sulla perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 84;
4) art. 28 del Codice penale militare di pace approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, limitatamente alla parte del primo comma n. 2, in base alla quale la degradazione priva il condannato "delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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