Corte costituzionale
Sentenza n. 62/1967
Corte cost., sent. 24 maggio 1967, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/1967
- Data di deposito
- 24 maggio 1967
- Data di decisione
- 18 maggio 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 3, decreto ministeriale del 8 luglio 1924
- art. 18, ultimo co., regio decreto n. 26 del 30 gennaio 1996
Parametri
Massime
Massima n. 4617
La norma contenuta nell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste per la fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica, o nei locali annessi o attigui, apparecchi di distillazione, materie alcooliche o alcoolizzabili, senza aver prima denunziato all'ufficio fiscale e prima che dall'ufficio stesso siano state verificate l'esistenza della fabbrica e le cose ivi giacenti - non ha posto una presunzione juris et de jure di responsabilita'. Detta norma, pertanto, non viola i diritti della difesa del cittadino, garantiti dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, poiche' l'imputato puo' fornire al giudice tutte le prove atte a dimostrare che il fatto non sussista o che egli non lo abbia commesso o non vi abbia concorso e puo' dedurre tutte le ragioni per illustrare la sua posizione difensiva.
Massima n. 4618
La norma contenuta nell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste per la fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica o nei locali annessi o attigui, apparecchi di distillazione, materie alcooliche o alcoolizzabili, senza aver prima denunziato all'ufficio fiscale e prima che dall'ufficio stesso siano state verificate l'esistenza della fabbrica o le cose ivi giacenti - non ha posto una presunzione juris et de jure di responsabilita'. Detta norma, pertanto, non soltanto non viola i diritti di garanzia del cittadino tutelati dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, ma non si pone neppure in contrasto con il successivo art. 27, primo comma, nel rilievo che la norma stessa prevede e punisce un fatto proprio dell'agente a lui personalmente imputabile.
Massima n. 4619
La norma contenuta nell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896 n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste per la fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica o nei locali annessi o attigui, apparecchi di distillazione, materie alcooliche o alcoolizzabili, senza prima aver denunziato all'ufficio fiscale e prima che dall'ufficio stesso siano state verificate l'esistenza della fabbrica e le cose ivi giacenti - pur equiparando le conseguenze giuridiche della infrazione a quelle previste per il piu' grave reato della fabbricazione clandestina di spirito, non urta con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, giacche' codesta equiparazione, disposta dal legislatore in virtu' dei suoi poteri, trova fondamento di ragionevolezza nella esigenza di predisporre particolari misure atte a prevenire e reprimere il contrabbando.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D. M. 8 luglio 1924, in riferimento agli artt. 3, 24, terzo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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