Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1967

Corte cost., sent. 24 maggio 1967, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1967
Data di deposito
24 maggio 1967
Data di decisione
18 maggio 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 3, decreto ministeriale del 8 luglio 1924
  • art. 18, ultimo co., regio decreto n. 26 del 30 gennaio 1996

Parametri

Massime

Massima n. 4617

La norma contenuta nell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste per la fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica, o nei locali annessi o attigui, apparecchi di distillazione, materie alcooliche o alcoolizzabili, senza aver prima denunziato all'ufficio fiscale e prima che dall'ufficio stesso siano state verificate l'esistenza della fabbrica e le cose ivi giacenti - non ha posto una presunzione juris et de jure di responsabilita'. Detta norma, pertanto, non viola i diritti della difesa del cittadino, garantiti dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, poiche' l'imputato puo' fornire al giudice tutte le prove atte a dimostrare che il fatto non sussista o che egli non lo abbia commesso o non vi abbia concorso e puo' dedurre tutte le ragioni per illustrare la sua posizione difensiva.

Massima n. 4618

La norma contenuta nell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste per la fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica o nei locali annessi o attigui, apparecchi di distillazione, materie alcooliche o alcoolizzabili, senza aver prima denunziato all'ufficio fiscale e prima che dall'ufficio stesso siano state verificate l'esistenza della fabbrica o le cose ivi giacenti - non ha posto una presunzione juris et de jure di responsabilita'. Detta norma, pertanto, non soltanto non viola i diritti di garanzia del cittadino tutelati dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, ma non si pone neppure in contrasto con il successivo art. 27, primo comma, nel rilievo che la norma stessa prevede e punisce un fatto proprio dell'agente a lui personalmente imputabile.

Massima n. 4619

La norma contenuta nell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896 n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste per la fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica o nei locali annessi o attigui, apparecchi di distillazione, materie alcooliche o alcoolizzabili, senza prima aver denunziato all'ufficio fiscale e prima che dall'ufficio stesso siano state verificate l'esistenza della fabbrica e le cose ivi giacenti - pur equiparando le conseguenze giuridiche della infrazione a quelle previste per il piu' grave reato della fabbricazione clandestina di spirito, non urta con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, giacche' codesta equiparazione, disposta dal legislatore in virtu' dei suoi poteri, trova fondamento di ragionevolezza nella esigenza di predisporre particolari misure atte a prevenire e reprimere il contrabbando.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D. M. 8 luglio 1924, in riferimento agli artt. 3, 24, terzo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze