Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1967
Corte cost., sent. 5 maggio 1967, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1967
- Data di deposito
- 5 maggio 1967
- Data di decisione
- 27 aprile 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:60
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4608
Il custode di mobili pignorati ex art. 522 C.P.C. e' un incaricato dell'esercizio di funzioni a carattere pubblicistico, quale collaboratore dell'ufficio esecutivo a titolo di "munus publicum" nella conservazione dei mobili pignorati.
Massima n. 4609
Il principio della facoltativita' del compenso al custode, dei mobili pignorati di cui all'art. 522 C.P.C. attribuibile in base alla valutazione discrezionale dell'Ufficiale giudiziario procedente, e' giustificata dalla mancanza, nella maggior parte dei casi, di alcun apprezzabile onere per i custodi e dall'esigenza di arginare le pretese dei custodi di professione. Inoltre l'incarico e' subordinato all'accettazione del designato il quale, in ogni caso, puo' anche rinunciare validamente al compenso.
Massima n. 4610
L'art. 522 del C.P.C., che subordina alla decisione discrezionale dell'Ufficiale giudiziario il riconoscimento di un compenso al custode dei mobili pignorati, non contrasta con la dichiarazione prima della Cost., che ha inteso soltanto affermare la preminenza di ogni attivita' lavorativa nel sistema dei diritti doveri spettanti ai cittadini. Ne' contrasta con le dichiarazioni 35 e 36 con le quali si e' inteso garantire al lavoro subordinato una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a soddisfare le esigenze di un'esistenza libera e dignitosa quale corrispettivo delle prestazioni da cui il lavoratore debba trarre prevalentemente e continuamente i mezzi di sussistenza. Il compenso al custode si differenzia invero per sua natura dalla retribuzione suddetta, riferendosi ad un'attivita' del tutto occasionale e temporanea. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 522 C.P.C. sollevato sotto tali profili.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, prima parte, del Codice di procedura civile, sollevata con ordinanza del Pretore di Viterbo, in relazione agli artt. 1, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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