Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1967

Corte cost., sent. 5 maggio 1967, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/1967
Data di deposito
5 maggio 1967
Data di decisione
27 aprile 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:60

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4608

Il custode di mobili pignorati ex art. 522 C.P.C. e' un incaricato dell'esercizio di funzioni a carattere pubblicistico, quale collaboratore dell'ufficio esecutivo a titolo di "munus publicum" nella conservazione dei mobili pignorati.

Massima n. 4609

Il principio della facoltativita' del compenso al custode, dei mobili pignorati di cui all'art. 522 C.P.C. attribuibile in base alla valutazione discrezionale dell'Ufficiale giudiziario procedente, e' giustificata dalla mancanza, nella maggior parte dei casi, di alcun apprezzabile onere per i custodi e dall'esigenza di arginare le pretese dei custodi di professione. Inoltre l'incarico e' subordinato all'accettazione del designato il quale, in ogni caso, puo' anche rinunciare validamente al compenso.

Massima n. 4610

L'art. 522 del C.P.C., che subordina alla decisione discrezionale dell'Ufficiale giudiziario il riconoscimento di un compenso al custode dei mobili pignorati, non contrasta con la dichiarazione prima della Cost., che ha inteso soltanto affermare la preminenza di ogni attivita' lavorativa nel sistema dei diritti doveri spettanti ai cittadini. Ne' contrasta con le dichiarazioni 35 e 36 con le quali si e' inteso garantire al lavoro subordinato una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a soddisfare le esigenze di un'esistenza libera e dignitosa quale corrispettivo delle prestazioni da cui il lavoratore debba trarre prevalentemente e continuamente i mezzi di sussistenza. Il compenso al custode si differenzia invero per sua natura dalla retribuzione suddetta, riferendosi ad un'attivita' del tutto occasionale e temporanea. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 522 C.P.C. sollevato sotto tali profili.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, prima parte, del Codice di procedura civile, sollevata con ordinanza del Pretore di Viterbo, in relazione agli artt. 1, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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