Corte costituzionale
Sentenza n. 22/1967
Corte cost., sent. 9 marzo 1967, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/1967
- Data di deposito
- 9 marzo 1967
- Data di decisione
- 28 febbraio 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- PAPALDO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 4, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 4, comma 3, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 4, comma 2, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 4, comma 1, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 4, comma 5, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1975
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 4524
Il contrasto con il principio di eguaglianza e' rilevabile dal giudice della legittimita' costituzionale, cui e' precluso ogni apprezzamento di merito, solo quando la disparita' di trattamento risultante dal confronto fra la disciplina adottata dal legislatore in ordine a piu' fattispecie relativamente omogenee sia tale da non trovare alcun ragionevole fondamento nella diversita' delle situazioni alle quali ognuna di esse ha inteso provvedere.
Massima n. 4525
Non sussiste una irragionevole discriminazione a causa della riduzione della misura del risarcimento del danno stabilita dall'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, rispetto a quella che spetterebbe ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2054, terzo comma, codice civile, giacche' ad essa fa riscontro una serie di altre norme, anch'esse derogatorie del codice civile, le quali si risolvono in un sensibile beneficio per il lavoratore, sia sotto l'aspetto sostanziale, in quanto garantiscono a lui il risarcimento in ogni caso, pur quando l'infortunio sia occorso per caso fortuito o addirittura per sua colpa, sia sotto quello procedimentale, per l'automaticita' della liquidazione dell'indennizzo che giova a sottrarlo dall'esigenza del promuovimento di apposita azione giudiziaria e della conseguente osservanza delle regole sull'onere della prova. Ne' l'irragionevole discriminazione sussiste rispetto al trattamento praticato ai lavoratori colpiti da infortunio derivante da reato perseguibile d'ufficio (ai quali spetta il risarcimento integrale), poiche' la distinzione e' ricollegata alla diversa gravita' del danno, alla quale corrisponde tra l'altro anche una diminuzione dello scarto fra l'indennita' assicurativa e quella che si sarebbe potuta conseguire alla stregua delle norme comuni.
Massima n. 4526
La riduzione della misura del risarcimento del danno stabilita dall'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, non determina neppure una violazione del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione: per affermare che siffatta norma determina nei riguardi del datore di lavoro una posizione di maggior favore rispetto a quelle in cui viene a trovarsi il lavoratore, sarebbe necessaria una particolareggiata analisi delle varie componenti causali del rischio assicurato e della loro incidenza media sugli infortuni che esula del tutto dai poteri della Corte costituzionale.
Massima n. 4527
L'art. 4 del R.D. 17 maggio 1935, n. 1765, non e' in contrasto con l'art. 35 della Costituzione: infatti il principio enunciato dal primo comma di questo articolo nulla aggiunge alle dichiarazioni risultanti dall'art. 1 della Costituzione, nonche' dal secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4, primo comma, collocato com'e' all'inizio del titolo III, solo come funzione introduttrice delle disposizioni che entrano a far parte di questo. Esso vuole, cioe', non gia' determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciare il criterio ispiratore comune alle disposizioni stesse, delle quali ultime esclusivamente sono poi da ritrovare le specificazioni degli oggetti della tutela soleva accordare.
Massima n. 4528
L'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, non e' in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, il quale pone un principio generale, riguardante tutte le situazioni bisognevoli di prestazioni previdenziali, e pertanto non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarita' delle singole situazioni predisponendo i mezzi finanziari all'uopo necessari. D'altronde l'affermazione che la riduzione dell'indennizzo, qual'e' disposta dalla legge denunziata, sia tale da compromettere la soddisfazione delle esigenze di vita non trova riscontro nella legislazione vigente, poiche' questa contempla una serie di provvidenze le quali tendono appunto ad adeguare, almeno in una certa misura, l'entita' dell'indennizzo stesso alle esigenze della vita del lavoratore.
Massima n. 4529
Da' luogo ad una irragionevole discriminazione rispetto all'art. 2049, codice civile, che stabilisce la piena responsabilita' dei padroni e committenti per il fatto dei loro domestici o commessi, e quindi ad una violazione del principio di eguaglianza, quella parte dell'articolo 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, la quale limita l'esenzione dell'esonero di responsabilita' del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore in seguito a reato procedibile d'ufficio all'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso dal datore medesimo ovvero da un dipendente che rivesta la qualifica di incaricato della direzione o sorveglianza dei lavori.
Massima n. 4530
Da' luogo ad una irrazionale discriminazione, e quindi ad una violazione del principio di eguaglianza, quella parte dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, la quale stabilisce che il giudice civile puo' accertare che il fatto che ha determinato l'infortunio avrebbe costituito reato allorche' l'azione penale si e' estinta per morte dell'imputato o per amnistia e non prende invece in considerazione l'analogo caso dell'estinzione per prescrizione.
Massima n. 4531
Alla dichiarazione d'illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, deve seguire, per effetto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che in esecuzione della legge di delegazione 19 gennaio 1963, n. 15, ha emanato il testo unico delle leggi sugli infortuni, nella parte in cui riproduce testualmente le statuizioni dell'art. 4 ritenute affette da tale illegittimita'. Analoga applicazione dell'art. 27 non e' invece necessaria in confronto dell'art. 10 anche agli infortuni agricoli, dato che si tratta di una vera norma di rinvio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente "disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali" nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato;
c) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che approva il T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente al comma terzo ed al comma quinto, nella parte in cui essi riproducono le norme dichiarate incostituzionali nei limiti di cui sub a) e b);
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 predetto, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35 e 38 della Costituzione, sollevata con ordinanza 25 marzo 1965 del Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze