Corte costituzionale
Sentenza n. 141/1967
Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/1967
- Data di deposito
- 15 dicembre 1967
- Data di decisione
- 12 dicembre 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:141
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4759
Soggetto della previsione dell'art. 35 Cost. (tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni) e' il lavoratore e non gia' il datore di lavoro, la cui liberta' di iniziativa e di azione trova garanzia, su altro piano e con diverso regime, nell'art. 41 Cost. (Principio affermato nella decisione, di non fondatezza, di questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 39 Cost., dell'art. 505 codice penale, nella parte relativa alla serrata per protesta motivata da ragioni estranee ai rapporti di lavoro).
Massima n. 4760
Necessario corollario della liberta' di organizzazione sindacale garantita dall'art. 39 Cost. e' la liberta' di azione sindacale. Tuttavia proprio per l'intima connessione fra l'una e l'altra, alla tutela costituzionale della seconda, non definibile al di fuori dei termini coessenziali alla sua funzione, devono ritenersi estranei i comportamenti che non si collochino nel quadro dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori. (Principio affermato in decisione, di non fondatezza, di questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 39 Cost., dell'art. 505 codice penale, nella parte relativa alla serrata per protesta motivata da ragioni estranee ai rapporti di lavoro). Cfr.: sentenza n. 123 del 1962.
Massima n. 4761
Con la scomparsa dall'ordinamento (a seguito della sentenza n. 29 del 1960) dell'art. 502 codice penale, all'art. 505 codice penale, nella parte relativa alla serrata per protesta, va attribuito un significato restrittivo, per cui se la protesta sia posta in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e per influire sulla disciplina di esso, la serrata e' penalmente lecita. E' peraltro da escludere che l'art. 505 codice penale, nell'unica delle parti relative alla serrata per protesta in cui puo' ritenersi tuttora operante (protesta effettuata per ragioni estranee al rapporto di lavoro) sia in contrasto con gli artt. 35 e 39 della Costituzione, non applicabili al caso. (Ved. massime A e B).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Padova in riferimento agli artt. 35 e 39 della costituzione - dell'art. 505 del Codice penale nella parte relativa al datore di lavoro che soltanto per protesta sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende od uffici.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI-ANTONINO PAPALDO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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