Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1967

Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/1967
Data di deposito
15 dicembre 1967
Data di decisione
12 dicembre 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:141

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4759

Soggetto della previsione dell'art. 35 Cost. (tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni) e' il lavoratore e non gia' il datore di lavoro, la cui liberta' di iniziativa e di azione trova garanzia, su altro piano e con diverso regime, nell'art. 41 Cost. (Principio affermato nella decisione, di non fondatezza, di questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 39 Cost., dell'art. 505 codice penale, nella parte relativa alla serrata per protesta motivata da ragioni estranee ai rapporti di lavoro).

Massima n. 4760

Necessario corollario della liberta' di organizzazione sindacale garantita dall'art. 39 Cost. e' la liberta' di azione sindacale. Tuttavia proprio per l'intima connessione fra l'una e l'altra, alla tutela costituzionale della seconda, non definibile al di fuori dei termini coessenziali alla sua funzione, devono ritenersi estranei i comportamenti che non si collochino nel quadro dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori. (Principio affermato in decisione, di non fondatezza, di questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 39 Cost., dell'art. 505 codice penale, nella parte relativa alla serrata per protesta motivata da ragioni estranee ai rapporti di lavoro). Cfr.: sentenza n. 123 del 1962.

Massima n. 4761

Con la scomparsa dall'ordinamento (a seguito della sentenza n. 29 del 1960) dell'art. 502 codice penale, all'art. 505 codice penale, nella parte relativa alla serrata per protesta, va attribuito un significato restrittivo, per cui se la protesta sia posta in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e per influire sulla disciplina di esso, la serrata e' penalmente lecita. E' peraltro da escludere che l'art. 505 codice penale, nell'unica delle parti relative alla serrata per protesta in cui puo' ritenersi tuttora operante (protesta effettuata per ragioni estranee al rapporto di lavoro) sia in contrasto con gli artt. 35 e 39 della Costituzione, non applicabili al caso. (Ved. massime A e B).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Padova in riferimento agli artt. 35 e 39 della costituzione - dell'art. 505 del Codice penale nella parte relativa al datore di lavoro che soltanto per protesta sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende od uffici.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI-ANTONINO PAPALDO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze