Corte costituzionale
Sentenza n. 94/1966
Corte cost., sent. 11 luglio 1966, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/1966
- Data di deposito
- 11 luglio 1966
- Data di decisione
- 22 giugno 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 1643 del 6 dicembre 1962
- art. 6, comma 4, legge n. 1643 del 6 dicembre 1962
- art. 4, legge n. 1643 del 6 dicembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 2685
Non e' in contrasto con gli artt. 42, 43 e 47 della Costituzione la norma contenuta nel quarto comma dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione delle imprese elettriche 6 dicembre 1962, n. 1643, nella parte in cui dispone che le societa' azionarie relative ad imprese assoggettate a trasferimento, esercenti in via esclusiva o principale attivita' elettriche, non possono - per l'esercizio 1962 - distribuire dividendi superiori al 5,50 per cento, calcolati sul valore di indennizzo dell'impresa. E cio' perche' tale limite si spiega con un duplice ordine di considerazioni. Da un lato come risulta e dai lavori preparatori e dalle norme dell'art. 5 n. 3 della legge citata, l'E.N.E.L. assumeva a proprio carico il rischio di eventuali perdite nel corso dell'esercizio 1962, la cui gestione, esplicitamente di carattere transitorio nel progetto di legge, e' rimasta tale anche dopo le modifiche a questo apportate in sede parlamentare, attesa la necessita' di disciplinare la gestione stessa nel periodo intermedio (31 dicembre 1961-1 gennaio 1963) compreso tra il momento della determinazione dell'indennizzo e quello dell'effettivo trasferimento dell'impresa. Dall'altro, la finalita' di evitare eventuali diminuzioni della consistenza economica e patrimoniale delle societa'; finalita' conseguibile soltanto fissando un limite al potere deliberativo delle assemblee delle singole societa', dato che la formazione del bilancio e la determinazione degli utili comportano complesse valutazioni di dette assemblee, delle quali, per la loro natura, sarebbe stato difficile un controllo sostanziale. Tenuto nel debito conto le esigenze delle societa' e le finalita' della nazionalizzazione, la legge ha utilizzato un rimedio, quale e' quello della limitazione del potere dell'assemblea di ripartire utili ai soci, che, a scopi diversi, altre volte l'ordinamento giuridico ha predisposto senza che mai si sia ricondotto all'istituto della espropriazione, o, piu' genericamente, a quello del trasferimento coattivo; e che, neppure nella specie ha assunto carattere ablativo. Il legislatore, pertanto, ha operato nell'esercizio di una non arbitraria discrezionalita', senza urtare alcun principio costituzionale e senza violazione alcuna dei precetti che la Costituzione pone a tutela della proprieta' privata, della libera iniziativa economica e del risparmio individuale.
Massima n. 2686
Non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione la norma contenuta nel quarto comma dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione delle imprese elettriche 6 dicembre 1962, n. 1643, nella parte in cui dispone che le societa' azionarie, relative ad imprese assoggettate a trasferimento, esercenti in via esclusiva o principale attivita' elettriche, non possono, per l'esercizio 1962, distribuire dividendi inferiori al 5,50 per cento, calcolati sul valore di indennizzo dell'impresa. E cio' perche' il divieto e' posto dalla norma per tutte le societa' indicate nel n. 1 dell'art. 4, con "imprese assoggettate a trasferimento che esercitano in via esclusiva o principale attivita' elettriche" senza distinguere fra societa' per azioni quotate in borsa o non quotate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti industrie elettriche), nella parte in cui esso pone il divieto di distribuzione di dividendi superiori al 5,50 per cento per l'esercizio 1962 delle società per azioni quotate in borsa; questione sollevata con ordinanza del Tribunale di Parma del 3 febbraio 1965 in riferimento agli artt. 42, 43, 47 e 3 della Costituzione e con ordinanze del Tribunale di Genova dell'8 febbraio 1965 in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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